Parere negativo da parte della Commissione bicamerale su Anagrafe tributaria e privacy: necessario un maggiore bilanciamento tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria.
La Commissione bicamerale su Anagrafe tributaria e privacy ha espresso il suo palese dissenso contro l’automatizzazione e l’utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale per emettere gli avvisi di accertamento e per decidere le vertenze tributarie.
Bacchettata l’Amministrazione Finanziaria anche sulla banca dati delle sentenze delle commissioni tributarie, soggetta a ulteriori implementazioni in attuazione al PNRR, che deve essere necessariamente messa a disposizione anche dei contribuenti e non può essere utilizzata, come avviene ora, soltanto da una delle parti in causa.
Sono queste, fra le altre, le principali indicazioni al legislatore formulate nella relazione conclusiva della Commissione Anagrafe tributaria e privacy di Camera e Senato.
Qualora le indicazioni della commissione non dovessero venire accolte, l’avvento della digitalizzazione negli accertamenti e nelle decisioni dei giudici tributari finirebbero per ridurre, ulteriormente, il divario già esistente nei poteri fra l’Amministrazione Finanziaria e i contribuenti.
Nell’ambito della giustizia tributaria la Commissione bicamerale ha espresso parere negativo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi quali criteri guida del giudice tributario nella decisione della vertenza. In assenza del coinvolgimento dell’essere umano la sentenza rischierebbe infatti di essere totalmente snaturata e avulsa dal contesto particolare del caso oggetto di decisione.
L’intelligenza artificiale può essere indubbiamente utile ai fini di un processo di crescita, anche quantitativo oltre che qualitativo, della giustizia tributaria, ma deve rimanere uno strumento di ausilio del giudice e non un suo sostituto.
Occorre superare anche la logica attuale che consente l’accesso generalizzato alla banca dati delle sentenze tributarie alla sola Agenzia delle Entrate.
Per ripristinare una parità delle armi, almeno sul fronte informativo, occorre dare accesso a tali banche dati anche ai difensori e ai contribuenti, ai quali è attualmente consentito solo un accesso limitato ai dati del proprio fascicolo telematico processuale.
Anche sul fronte dell’accertamento predittivo il parere della Commissione bicamerale è negativo. “Occorre escludere esplicitamente, si legge nella relazione, che gli atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizzata o, comunque, basata su un sistema di intelligenza artificiale”.
Procedure automatizzate di accertamento con avvisi che verrebbero emessi sulla base di specifici algoritmi, finirebbero per spersonalizzare gli atti sminuendo la funzione essenziale quanto obbligatoria della motivazione degli atti.
Al contrario, precisa la Commissione, occorre rafforzare l’obbligatorietà della motivazione degli atti di accertamento, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dal contribuente durante la fase endoprocedimentale.
Tutto ciò alla luce anche della recente sentenza del Consiglio di Stato (VI sez. sent. 2270/2019), secondo il quale la decisione amministrativa, anche se automatizzata, deve essere in ogni caso subordinata alla piena conoscibilità, da parte del contribuente, dell’algoritmo e dei criteri usati per il suo funzionamento.
Insomma, ben venga l’intelligenza artificiale e l’uso degli algoritmi anche in ambito tributario, purchè tale utilizzo non sia a totale vantaggio di una sola delle parti in causa e non snaturi gli elementi essenziali degli atti.
Autore: Andrea Bongi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli