Rimborso chilometrico al dipendente nel tragitto casa-lavoro

Il datore di lavoro può decidere di rimborsare al lavoratore i costi per raggiungere il luogo di lavoro; con lo smart working, si aggiunge il rimborso delle spese quando il lavoratore viene richiamato in sede. Da considerare il rischio di omissione contributiva e fiscale.

Il percorso casa-lavoro non è considerato tempo di lavoro, di conseguenza non è considerato trasferta; pertanto, il lavoratore dipendente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute e non ha diritto a indennità di trasferta. Nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese, per esempio per il consumo carburante in base ai km di percorrenza nel tratto casa-lavoro, questo rimborso è reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti di legge e, quindi, soggetto a contribuzione previdenziale e ritenute fiscali.

Nel 2015 la Corte di Giustizia dell’UE (terza sezione, causa C-266/14) si è pronunciata precisando le seguenti regole base:

  1. per tragitto casa lavoro si intende il percorso che il lavoratore effettua ogni giorno dalla propria abitazione al luogo di lavoro; il lavoratore non ha diritto a retribuzione, né a rimborsi spese;
  1. la trasferta si ha quando il lavoratore svolge il lavoro fuori dalla sede di lavoro precisata nel contratto di assunzione;
  1. quando il lavoratore non ha una sede fissa di lavoro, non ha un itinerario fisso quindi l’itinerario cambia ogni giorno, per esempio lavoratore con mansioni commerciali, di addetto alle consegne, di manutentore esterno, di corriere, la sentenza della Corte ha previsto l’obbligo al datore di lavoro di retribuire normalmente il tempo di percorrenza dalla propria residenza al luogo dove deve recarsi per lavorare e di conseguenza, essendo tragitto di lavoro quindi normale ore di lavoro, di poter rimborsare le spese, esempio di carburante, nel caso di utilizzo da parte del lavoratore della propria auto privata.

Il calcolo del rimborso chilometrico deve seguire le seguenti regole: tipologia dell’automezzo; alimentazione dell’auto; chilometri percorsi; applicare il conseguente importo chilometrico indicato nella tabella ACI, pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30.11 di ogni anno con effetti dall’anno successivo; l’ importo del rimborso chilometrico per l’uso della propria auto è esente da contribuzione e ritenute fiscali, proprio in quanto il lavoratore sta svolgendo un normale orario di lavoro, e non il normale tragitto casa-lavoro, e il rimborso è costo deducibile per il datore di lavoro.

Precisiamo che il rimborso chilometrico deve essere indicato nel cedolino paga del lavoratore e il datore di lavoro deve disporre di idonea documentazione probante, nella prassi la “scheda trasferta mensile” con indicato giorno, percorso, motivazione, tipologia dell’auto privata, e calcolo dell’importo poi rimborsato al lavoratore. Per il calcolo della retribuzione spettante occorre conoscere l’orario di partenza del lavoratore dalla sua abitazione, nella prassi il datore dispone di software presenze-gestionale per avere le informazioni necessarie.

Evidenziamo l’importanza di precisare nel contratto di assunzione se la sede di lavoro è fissa, variabile o non prevista per la tipologia di mansione da svolgere. È inoltre importante verificare il Ccnl o gli accordi aziendali.

La situazione del lavoratore in smart working richiamato dal datore di lavoro presso la normale sede di lavoro è ancora oggi controversa e non ci sono indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, che si è limitata ai buoni pasto e al rimborso utenze domestiche per lo svolgimento dell”attività nell’abitazione.

Tuttavia, considerato che lo smart working è regolato da accordo, se Datore di lavoro e Lavoratore precisassero che la sede di lavoro prevalente è il domicilio, questa diverrebbe la sede di lavoro abituale e quindi nel caso di richiamo al lavoro presso la sede aziendale, le spese sostenute per il percorso di andata/rientro (sempre al di fuori del Comune) potrebbero essere rimborsate.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Carlotta Mariani, Pierluigi Mariani – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

Total
0
Shares
Articoli correlati