La bozza del decreto di riforma in materia di redditi agrari, di lavoro dipendente e di lavoro autonomo modificherebbe l’art. 54 Tuir, che disciplina le regole generali di determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare, il nuovo art. 54, c. 2 prevede che non concorreranno a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
A fronte di ciò, il art. 54-ter, c. 1 Tuir prevede l’indeducibilità delle citate spese rimborsate e riaddebitate, salvo quanto previsto nei successivi cc. da 2 a 5 in riferimento a quelle non rimborsate dal committente per una serie di casi specifici.
l Secondo la relazione illustrativa allegata alla bozza, per effetto della nuova disciplina viene pertanto eliminata l’attuale criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall’esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile.
l Sempre per effetto della nuova costruzione della gestione contabile e fiscale dei rimborsi spese, i forfetari, non dovendo più “dichiarare” come compensi i rimborsi analiticamente riaddebitati (spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) non subiranno più la penalizzazione generata dall’impossibilità di dedurre tali costi.
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Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli