Regole bancarie non scritte nella concessione di finanziamenti

Nell’impostare un’operazione occorre tenere presente varie prassi operative che spesso costituiscono un vincolo difficilmente superabile, al di là del merito creditizio. Situazioni che trovano radicamento nell’esperienza storica dei contenziosi e nelle politiche di audit e di compliance del settore.

Un’operazione di finanziamento è considerata ottimale quando risponde a 6 parametri: il bilancio presenta indici di solidità e di liquidità buoni; Il conto economico ha un risultato positivo; il cash flow (utile + ammortamenti) è sufficiente a rimborsare il finanziamento richiesto e quelli in essere; la liquidità è finalizzata a investimenti; le garanzie sono ampie; la Centrale rischi non presenta anomalie. Di norma un’operazione rimane fattibile anche se 2 di queste fattispecie presentano criticità.

Diversamente l’operazione è “bancabile” solo in presenza di almeno un elemento di eccezionalità. Occorre però tener conto di prassi bancarie non scritte, altrimenti ottenere il finanziamento risulta impossibile, al di là del giudizio di merito. Di seguito alcune casistiche.

Le società di capitali con un bilancio in deficit non sono assistibili nei casi di scioglimento ex art. 2484 C.C. La questione ha un carattere meramente formale, basti pensare a quante Srl sono regolarmente supportate, nonostante abbiano chiaramente perso il capitale per la presenza di crediti o di magazzini dubbi caratterizzati da rotazioni improbabili.

È complesso ottenere un finanziamento finalizzato a consolidare il debito di altre banche. Se il prestito dovesse andare a contenzioso, risulterebbe impossibile per il deliberante salvarsi dall’accusa di avere tolto le castagne dal fuoco a un concorrente. L’affermazione che l’operazione era buona risulterebbe risibile, trovando nel suo stesso epilogo la dimostrazione contraria.

La garanzia ipotecaria di secondo grado non costituisce un presidio adeguato a supportare una richiesta di finanziamento, anche se il bene è ragionevolmente capiente. Le banche sanno per statistiche consolidate che il recupero del credito ipotecario di primo grado si attesta generalmente sul 60% del capitale. Inoltre il primo grado matura interessi, oneri prededucibili e altro, capaci di assorbire tutto il ricavato dalla vendita. Per questo, talvolta, si sceglie di estinguere il mutuo residuo di altri pur di avere il primo grado.

Sono difficilmente finanziabili imprese con anomalie in Centrale rischi su prestiti a scadenza (rate a scadere non pagate) e mai nel caso di una segnalazione di “past due” per operazioni scadute. Nessun deliberante saprebbe cosa ribattere alla seguente contestazione: come è stato possibile finanziare chi aveva già dimostrato l’incapacità di onorare gli impegni presi?

Sono viste con molto sospetto le operazioni finanziarie di liquidità, in quanto la banca perde il suo ruolo di partner capace di accompagnare l’impresa nella realizzazione di un progetto industriale. Sa bene che, con questo tipo di operazione, di fatto, finisce per assumersi il debito di altri che sono soddisfatti proprio con le risorse da lei messe a disposizione.

La richiesta di un finanziamento privo di garanzie personali non è concedibile se le altre banche sono assistite da questo presidio. Si avrebbero, infatti, finanziatori con situazioni giuridiche diverse per cui il cliente, in caso di difficoltà, estinguerebbe per prime le posizioni su cui ha un rischio personale.

Infine è molto difficile che le banche supportino operazioni per acquisto di partecipazioni o operazioni di aumento del capitale sociale di controllate.

Ideologicamente, infatti, in questo caso il soggetto economico non verrebbe ad apportare alcun capitale di rischio, risultando l’intera società target finanziata da terzi.

Autore: Simone Rastelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl

Total
0
Shares
Related Posts