Il Trust come strumento all’interno della separazione coniugale

L’istituto del trust trova cittadinanza anche nei procedimenti di separazione e divorzio. La situazione sicuramente più ricorrente durante una separazione giudiziale riguarda la divisione di tutti quei beni che sono stati accumulati durante il matrimonio: un ulteriore problema sta negli obblighi di mantenimento assunti volontariamente o obbligatoriamente da uno dei coniugi.

In giurisprudenza è ammesso l’accordo tra i coniugi che istituiscono un trust per disciplinare le situazioni patrimoniali, così da dirimere tutte le questione relative, ad esempio, a chi intestare l’immobile in cui la famiglia viveva, post separazione. Si riportano alcune situazioni in cui è intervenuta la giurisprudenza.

Il Tribunale di Genova con decreto 1.04.2008 ha omologato un accordo di separazione consensuale per mezzo del quale beni immobili di proprietà comune e beni di proprietà esclusiva venivano trasferiti in un trust a favore dei figli, con la moglie come trustee.

Il Tribunale di Siracusa (sentenza 17.04.2013) è a sua volta intervenuto sul tema. Con questa sentenza è stata omologata la separazione personale tra coniugi, accordando la costituzione di un trust a favore dei figli, al fine di sottrarre la casa da evenienze quali nuove nozze o decesso prematuro degli ex coniugi.

Nel caso specifico, la casa coniugale era cointestata e vi erano presenti due figlie minorenni. I coniugi decidevano quindi di istituire, contestualmente all’omologazione della separazione, un trust nel quale dispongono il 50% della loro quota a favore delle figlie, beneficiarie finali.

I fini perseguiti da questo istituto sono molteplici: tutela delle figlie minorenni, garantendo loro un adeguato tenore di vita; evitare che in caso di nuove nozze, il nuovo coniuge diventi un erede legittimo, con tutte le conseguenze relative alla comparsa di eventuali terzi creditori che potrebbero aggredire l’immobile.

L’immobile infatti risulta segregato e quindi protetto; al termine del trust sarà nella disponibilità delle figlie, senza il pericolo di insorgenza di soggetti terzi che potrebbero aggredirlo.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 21.11.2011, n. 13609, ha omologato un accordo di separazione, il quale prevedeva l’istituzione di un trust per “garantire” alla figlia minorenne la piena proprietà di un’abitazione al compimento del trentesimo anno di età.

Lo scopo era quello di provvedere alle esigenze della figlia fino alla fine degli studi e al raggiungimento di un’indipendenza economica, sottraendo l’immobile alle vicende personali e successorie dei genitori, per poi poterlo destinare definitivamente alla figlia allo scioglimento del trust. Si trattava quindi di separare le strade delle vicende personali del padre e della figlia, con quelle dell’immobile oggetto di segregazione; l’istituto giuridico poteva assicurare questo obiettivo.

Il Tribunale di Milano ha quindi riconosciuto questo fine come legittimo e l’ha quindi validato.
È possibile notare come in tutti questi casi, all’inizio di una separazione coniugale, il trust si presti a dirimere situazioni successive (ma anche precedenti).

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Cristina Rigato – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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