Polizze catastrofali obbligatorie: il prezzo del rifiuto

Chi non si assicura contro eventi catastrofali entro il 31.03.2025 rischia l’esclusione da sovvenzioni, gare d’appalto e altre forme di sostegno pubblico.

La corsa contro il tempo è iniziata. C’è tempo fino al 31.03.2025 per stipulare le polizze assicurative obbligatorie contro eventi catastrofali. La criticità di questa normativa è l’assenza di sanzioni dirette per gli inadempienti, sostituita però da un meccanismo di conseguenze indirette potenzialmente ben più gravoso.

L’art. 1, cc. 101-112 L. 30.12.2023, n. 213, integrato dal D.M. 30.01.2025, n. 18, delinea un approccio sanzionatorio atipico nel panorama legislativo italiano. Anziché prevedere multe o penalità amministrative immediate, il legislatore ha optato per una formulazione che lega l’inadempimento all’accesso ai benefici pubblici: “dell’inadempimento dell’obbligo si dovrà tenere conto nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici”.

Questa scelta normativa, apparentemente più morbida, nasconde in realtà una trappola potenzialmente letale per molte realtà imprenditoriali. La genericità della formulazione crea un’area grigia interpretativa che potrebbe estendersi a numerosi ambiti della vita aziendale, con conseguenze difficilmente prevedibili.

Il primo impatto evidente riguarderebbe proprio i contributi previsti a seguito di situazioni di emergenza e disastri naturali da parte di un’impresa non assicurata e che potrebbe trovarsi in una situazione paradossale di subire danni senza poter beneficiare né di coperture assicurative né di aiuti finanziari pubblicamente disponibili per affrontare l’emergenza stessa. La normativa, poi, apre la strada all’esclusione da sussidi finanziari pubblicamente distribuiti non solo in relazione alle calamità naturali, ma anche per qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico disponibile quali, ad esempio, benefici fiscali anche sotto forma di crediti di imposta per investimenti produttivi e agevolazioni per l’innovazione tecnologica. Ulteriori conseguenze potrebbero manifestarsi nell’ambito della partecipazione a gare e appalti pubblici: diverse associazioni di categoria hanno già sollevato il timore che la mancata stipula delle polizze possa diventare motivo di esclusione nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, non bisogna sottovalutare le possibili conseguenze per quanto riguarda l’accesso al credito bancario.

Anche se non è espresso esplicitamente dalla norma è plausibile immaginare che le banche possano considerare il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo come un fattore di rischio supplementare nella valutazione della solvibilità creditizia, con possibili ripercussioni negative sul rilascio di finanziamenti o sulle condizioni applicate specialmente per le imprese localizzate in regioni più esposte a eventuali disastri naturali.

Un elemento particolarmente critico riguarda l’assenza di precise indicazioni su come l’inadempimento debba concretamente incidere sull’assegnazione dei contributi. La locuzione “si dovrà tenere conto” lascia spazi interpretativi significativi che potrebbero portare ad applicazioni disomogenee da parte delle diverse amministrazioni pubbliche.

Manca inoltre qualsiasi riferimento alla proporzionalità delle conseguenze rispetto alla gravità dell’inadempimento. Non è chiaro se l’esclusione dai benefici pubblici opererà in modo automatico e totale per qualsiasi impresa inadempiente, o se verranno considerati fattori come le dimensioni aziendali, il valore dei beni non assicurati o il livello di rischio della zona geografica in cui l’impresa opera.

In attesa di auspicabili chiarimenti ufficiali che definiscano con maggiore precisione l’ambito di applicazione delle conseguenze per l’inadempimento, la via più prudente per le imprese sembra essere quella di procedere alla stipula delle polizze entro la scadenza prevista.

(Autore: Sabatino Pizzano – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Foto di proprietà di Dplay Srl)
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