L’attività dei sex workers è una delle novità più discusse della recente revisione della classificazione economica Ateco. Data la complessità e la sensibilità del tema proviamo a fare qualche prima considerazione, al netto del sensazionalismo che caratterizza le notizie di questo periodo.
Uno dei temi su cui si discute da qualche settimana è la nuova classificazione dei codici Ateco in vigore dal 1.01.2025, adottata dal 1.04.2025. Più in particolare, l’attenzione degli operatori economici e dei mass-media si è concentrata sul nuovo codice 96.99.92 (Servizi di incontro ed eventi simili) che ricomprende le “attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali; fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione; organizzazione di incontri e altre attività di speed networking”.
Come spiegato dall’Istat, il codice deriva dalla classificazione statistica europea delle attività economiche denominata Nace Rev. 2.1 che contempla tra le“Altre attività di servizi alla persona n.c.a.” anche le attività di “provision or arrangement of sexual services, organisation of prostitution events or operation of prostitution establishments”.
Secondo la tabella di corrispondenza bidirezionale tra codici Ateco 2025 e Ateco 2022 fornita dall’Istat, il nuovo codice è correlato alle attività in precedenza classificate con il titolo di Agenzie matrimoniali e d’incontro (96.09.03) e ciò trova conferma da parte dello stesso Istituto quando afferma che le stesse attività erano già incluse nella classificazione europea precedente, in vigore a partire dal 2008 al 2024, sebbene non in modo così esplicito.
Peraltro, è noto che l’Istat classifica tutte le attività anche per la stima del Pil, comprese quelle illegali, al fine di elaborare ogni anno il dato sull’economia sommersa in Italia, comparando i dati tra Paesi della Ue, indipendentemente dal loro regime normativo.
Occorre rammentare che la legge italiana non vieta la prostituzione, ma qualunque forma di sfruttamento, induzione e favoreggiamento di essa, intesi come partecipazione ai proventi di tale attività, trattandosi di un reato punito con la reclusione fino a 6 anni e con la multa fino a 10.329 euro.
Sebbene agli occhi di molti il dettaglio del nuovo codice appaia come la legittimazione di tali attività (“organizzazione” e “gestione di locali di prostituzione”), l’implementazione della classificazione Ateco 2025 a livello nazionale, chiarisce l’Istat, riguarderà solo gli operatori economici residenti che svolgono attività legali (e non potrebbe essere altrimenti), come nel caso del codice 96.99.92 in cui rientrano, ad esempio, le attività delle agenzie matrimoniali e quelle di speed dating.
Pertanto, la nuova classificazione Ateco non regolarizza la prostituzione (come riportato da roboanti titoli di stampa e in alcuni notiziari); tuttavia, riaccende il dibattito sull’assoggettamento a imposizione fiscale dei proventi dei sex workers, spesso destinatari delle attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Si ricorda, ex pluris, la sentenza n. 15596/2016 in cui la Cassazione ha stabilito che l’attività di meretricio svolta in forma abituale è assimilabile al lavoro autonomo, mentre il suo svolgimento in forma autonoma occasionale rientra nella categoria dei redditi diversi.
Per quanto riguarda gli aspetti lavoristici e previdenziali, fermo restando il limite legale di cui sopra, con l’introduzione del nuovo codice Ateco, i sex workers possono aprire una partita Iva e dichiarare i propri redditi. Questo consentirà loro di versare contributi previdenziali e accedere al sistema pensionistico (attendiamo istruzioni di prassi anche ai fini della gestione di inquadramento); inoltre, non è escluso che tali soggetti possano ricorrere all’utilizzo di personale dipendente al pari di ogni altra attività, come fino a oggi hanno fatto le varie agenzie matrimoniali e d’incontro.
Al riguardo, per il “vecchio” codice 96.09.03 l’inquadramento attribuito dall’Inps, effettuato ai sensi dell’art. 49 L. 88/1989, è codificato con il codice statistico contributivo (CSC) 70706 (cfr. messaggio n. 1560/2022). In assenza di un contratto collettivo specifico, infine, potrebbe essere necessario fare riferimento a contratti collettivi di settori affini o generici, ovvero al Ccnl del settore terziario che contempla i servizi di incontro ed eventi simili.
Da ultimo, si ricorda che l’Inps ha il potere di inquadrare i datori di lavoro in uno dei settori normativamente previsti in funzione dell’attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall’Istat.
(Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
(Foto: Wikipedia)
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