Il D.M. Agricoltura 2.12.2024, n. 635206 – Settore vitivinicolo – Applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare l’intervento.
I soggetti beneficiari della misura sarebbero gli imprenditori agricoli singoli e associati, le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’art. 157 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, le cooperative agricole, le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola e i consorzi di tutela.
Il termine per la presentazione della domanda è il 28.02 di ogni anno e, per la sola campagna 2025/2026, il 31.03.2025, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni.
Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono:
– la riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale e nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
– la ristrutturazione, che consiste nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche e nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
– il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento; è esclusa l’ordinaria manutenzione.
Il D.M. Ambiente 2.12.2024, n. 635212 – Settore vitivinicolo – Applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti dispone che, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività.
Gli investimenti riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.
Per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto deve essere presentata entro il 30.04.2025.
Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta; il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro. Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
Infine, il D.M. Ambiente 2.12.2024, n. 635207 proroga di 3 anni la durata delle autorizzazioni per gli impianti vitati nelle aree colpite da turbative del mercato vitivinicolo, non utilizzate, di nuovo impianto e di reimpianto, che scadono nel 2024 e nel 2025, a decorrere dalla relativa data di scadenza.
(Autore: Paolo Lacchini – Sistema Ratio)
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