Molestie sul luogo di lavoro

Le segnalazioni di molestie sul luogo di lavoro impongono all’azienda una serie di interventi, soprattutto se rivolte dal superiore gerarchico al proprio subordinato.

Le molestie sul luogo di lavoro, oltre che lesive della dignità della persona che le subisce, sono da considerare azioni turbative del clima aziendale e conseguente rischio per l’organizzazione del lavoro da avversare prontamente, specie se provenienti da superiore gerarchico nei confronti di persona ad esso subordinata.

L’attivazione del canale interno di segnalazione previsto dal D.Lgs. 24/2023, con l’accresciuta garanzia di riservatezza sull’identità di chi segnala una molestia e la possibilità di inoltro di segnalazioni anonime purché circostanziate, consente rispetto al passato di superare i timori delle persone destinatarie delle molestie, incentivandole a segnalarle.

Qualora si riceva una segnalazione di molestie la prima e fondamentale cosa da fare, proteggendo rigorosamente l’identità di chi segnala, è accertarne le circostanze e la consistenza in termini probatori: prove addotte dalla persona segnalante, raccolta di eventuali testimonianze dei presenti al fatto o che ne sono a conoscenza per via diretta. Così come altra importante azione da compiere è scongiurare il reiterarsi delle molestie, spostando ad altra mansione, reparto o area di lavoro la persona autrice delle molestie o chi le ha subite, soluzione organizzativamente adatta quando praticabile.

Accertate circostanze e consistenza del fatto segnalato, questo deve essere contestato per iscritto a chi se ne è reso autore, al quale va assolutamente riconosciuta la possibilità di difendersi. In merito, vale sottolineare che nei casi più gravi di molestie è adottabile anche il licenziamento per giusta causa (Tribunale Verona, Sez. Lavoro, sentenza n. 317/2021).

L’art. 26 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), relativamente alle molestie, fornisce le seguenti definizioni:

molestie: “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”;

molestie sessuali: “ogni comportamento di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza di genere, che risulta indesiderato ad una delle parti, e ne offende la sua dignità”.

Nello specifico delle molestie sessuali, queste possono manifestarsi con gesti, atti parole o insinuazioni, ne costituiscono esempi:

l contatti fisici indesiderati;

l inviti indesiderati con un chiaro intento sessuale;

l molestie attraverso mezzi informatici, sms, invio di foto e messaggi vocali;

l insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore di colleghe e colleghi;

“avance” in cambio di promesse di vantaggi o minacce di svantaggi;

l osservazioni e barzellette che riguardano le caratteristiche, il comportamento e l’orientamento sessuale di donne e uomini;

l presentazione, affissione di materiale pornografico nel luogo di lavoro;

l atti sessuali, coazione sessuale o violenza.

Le condotte configurabili come molestie sessuali possono quindi essere diverse, ma nella sostanza sono caratterizzate per avere un intento sessuale, diretto o indiretto, e di non essere né graditi né desiderati da chi le subisce.

Oltre a nuocere alla dignità della persona, tali condotte ne ledono libertà e benessere psicofisico, potendo causare anche forme di ansia e disagi psicologici, talvolta gravi, con ripercussioni negative sulla vita personale e lavorativa di chi le subisce; condotte che possono altresì risultare nocive per l’organizzazione nel suo insieme: un ambiente di lavoro nel quale il clima delle relazioni interpersonali è disturbato da atteggiamenti molesti non è sereno e le attività lavorative possono risentirne.

Pertanto, ogniqualvolta siano segnalate o scoperte condotte moleste corre l’obbligo di intervenire con decisione e risolutezza per farle cessare.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Giovanni Alibrandi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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