Maxisanzione per il lavoro in nero

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato la “guida” per l’applicazione del regime sanzionatorio adottabile qualora in sede ispettiva si riscontri la gestione scorretta dei rapporti di lavoro.

Talvolta per una scarsa conoscenza delle regole, oppure al fine di eludere le disposizioni in materia di lavoro subordinato, è un dato di fatto che capiti che forme di lavoro del tutto lecite siano utilizzate in modo improprio, senza un’adeguata valutazione delle conseguenze di un uso inappropriato delle stesse.

Per questo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato la “guida” per l’applicazione del regime sanzionatorio adottabile qualora in sede ispettiva si riscontri la gestione scorretta dei rapporti di lavoro, in particolare quando le inosservanze manifestino la non genuinità del rapporto di lavoro enunciato e la volontà di sottrarlo a possibili controlli.

Alla nota n. 1556/2024 è allegata la guida all’applicazione della “maxisanzione”, redatta alla luce delle novità introdotte dal D.L. 19/2024 convertito nella L. 56/2024, che esamina le diverse tipologie di lavoro che possono mascherare l’effettiva subordinazione ed essere, quindi, soggetti all’applicazione della c.d. “maxisanzione” per lavoro nero. Fondamentale a questo fine è la trasmissione o meno della Comunicazione obbligatoria (CO) al Centro per l’impiego, adempimento che se disatteso costituisce, di per sé, prodromo di lavoro nero.

Prendendo ad esempio il rapporto di tirocinio, se lo stage è fittizio ossia non è effettivamente tale, il mancato invio della CO comporta la sanzione per lavoro nero (da 1.950 a 57.600 euro). Il mancato invio riferito a uno stage “genuino” è punito con la sanzione da 100 e 500 euro mentre l’invio della CO riferita a un tirocinio non genuino comporta la possibilità per lo stagista di chiedere al Giudice il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. Si ricorda che la Comunicazione deve essere trasmessa entro le ore 24:00 del giorno antecedente a quello d’instaurazione del rapporto di lavoro.

Un altro rapporto di lavoro di cui spesso si sottovalutano le implicazioni è il lavoro autonomo “occasionale” la cui genuinità è data, oltre che dall’assenza dei tradizionali indici sintomatici della subordinazione, dalla presenza di alcuni caratteri essenziali di questa tipologia contrattuale: prestazione di lavoro prevalentemente personale; assenza di vincolo di subordinazione; occasionalità della prestazione (intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza); corresponsione di un corrispettivo.

Salvo alcune esimenti, il rapporto è oggetto di comunicazione preventiva all’ITL. Secondo la “guida” in commento, la maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei a escludere la natura “sommersa” della prestazione. In tal senso occorrerà verificare, ad esempio, il versamento della ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 ovvero la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente. Tali adempimenti dovranno essere assolti preventivamente rispetto all’accertamento ispettivo ed essere riconducibili alla prestazione oggetto di verifica.

Se ve ne sono i presupposti, la maxisanzione si applica anche in caso di omessa CO del rapporto di lavoro occasionale agricolo LOAgri che consente in via sperimentale, nel biennio 2023/2024, prestazioni di lavoro occasionale a termine utilizzabili con particolari categorie di lavoratori (pensionati, giovani under25, ecc.) in attività stagionali agricole per non più di 45 giornate annue per lavoratore. In questo caso la CO deve essere trasmessa prima dell’inizio della prestazione.

La maxisanzione si applica con le regole e nella misura prevista al momento dell’instaurazione dello stage in quanto, con riferimento alla natura dell’illecito, secondo il parere espresso dall’Ufficio legislativo del Ministero del

Lavoro con nota 20.06.2024, n. 6035, “si è inteso superare i precedenti orientamenti, aderendo al più recente avviso della Cassazione, secondo cui la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che pertanto si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione agli uffici competenti, la stessa non viene effettuata”.

Autore: Maria Rosa Gheido – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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