Il D.L. 11/2023 cancella l’opzione di cessione/sconto dal 17.02.2023, con alcune eccezioni per chi ha già avviato i lavori.
Tra imprese edili a rischio di fallire e proprietari che dovranno finanziare i lavori, la situazione è rovente.
La misura fiscale più generosa e più discussa degli ultimi anni si avvia verso il capolinea. Stiamo parlando della cessione/sconto in fattura dei crediti di imposta sulle ristrutturazioni edilizie, ossia del dibattito sulla moneta fiscale.
Il connubio tra crediti d’imposta più che generosi (anche 90-110%) e la possibilità di cedere i crediti di imposta sostanzialmente a chiunque, e con scarsi controlli, ha portato all’esplosione dei prezzi in edilizia, gonfiati all’inverosimile per lo strapotere contrattuale dell’offerta. Sono, inoltre, emerse, svariate frodi milionarie.
In più, il problema rischiava di esplodere per l’intervento di Eurostat che pochi giorni fa ha chiarito che le regole di contabilità pubblica prescrivono la contabilizzazione dei crediti fiscali cedibili per competenza come deficit nell’anno di sostenimento della spesa e che non possono essere diluiti negli anni.
Per queste ragioni il D.L. 16.02.2023, n. 11 interviene perentoriamente sulla questione, proibendo in via generale l’esercizio dell’opzione di cessione del credito a partire dal 17.02.2023 con alcune eccezioni. Più in dettaglio, il decreto interviene su 3 punti essenziali: divieto immediato per i nuovi acquisti di crediti di imposta da parte di Comuni, Regioni ed altre Pubbliche Amministrazioni; definizione puntuale e tassativa dei controlli cui sono tenuti gli acquirenti al fine di delimitare le ipotesi di loro responsabilità; cancellazione dell’opzione di cessione/sconto del credito a partire dal 17.02.2023, ma garanzia che chi ha già avviato i lavori possa proseguire fino a scadenza con gli sconti/cessioni.
Sicuramente positiva la puntualizzazione dei controlli richiesti ai cessionari, per i quali si rimanda al decreto, per eliminare la loro responsabilità in caso di violazioni. La stesura di un elenco elimina incertezze, rischi e adempimenti di dubbia utilità che a loro volta inducono cessionari e asseveratori a richieste talvolta bizzarre. I cessionari rimangono responsabili solo se l’ente impositore dimostra il loro dolo o colpa grave.
Per quanto riguarda le eccezioni alle nuove cessioni, nel caso del superbonus queste sono riconosciute se la Cilas è stata presentata fino al 16.02.2023 per le abitazioni unifamiliari; per i condomini entro tale data serve che oltre la Cilas sia stata adottata la delibera. Per gli altri bonus occorre aver richiesto il titolo abilitativo (se applicabile) o iniziato i lavori sempre entro il 16.02. Per chi compra immobili ristrutturati rileva la data del preliminare registrato o del rogito.
Il decreto, quindi, almeno sulla carta non pregiudica le operazioni di cessione già avviate e non ferma i cantieri in corso. Tuttavia, molte imprese edili rischiano la continuità e, quindi, la capacità di ultimare gli interventi già avviati.
Va, infine, precisato che le detrazioni fiscali restano in piedi, senza però il supporto finanziario della cessione. I proprietari dovranno tornare a finanziare i lavori e negoziare i prezzi degli appalti. Si ritorna, così, al passato recente che penalizzava prevalentemente gli incapienti e chi non può finanziare la spesa.
La situazione rischia di diventare rovente, tra fallimenti annunciati e aspettative tradite. Resta l’attesa per miglioramenti del decreto in fase di conversione.
Autore: Alberto Di Vita – Sistema Ratio Centro Studi Castelli