Legge 104, ricovero ospedaliero e legittimità del licenziamento

La Cassazione, con ordinanza n. 5948/2025, ha confermato la legittimità del licenziamento del dipendente che ha utilizzato la legge 104 per i giorni in cui il parente era ricoverato in una struttura in grado di assicurargli adeguata assistenza.

La Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sull’utilizzo improprio dei permessi concessi dalla L. 104/1992 per l’assistenza di un familiare affetto da grave disabilità.

L’occasione le è stata fornita da un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, confermando il giudizio di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva appunto usufruito dei permessi ex art. 33, c. 3 L. 104/1992 in 3 diverse giornate lavorative. Era stato appurato, infatti, che,“da una parte, il parente disabile era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l’assistenza fornita 24 ore su 24 da parte di infermieri professionali, operatori sociosanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l’affiancamento di medici) era del tutto assimilabile a una struttura ospedaliera e, dall’altra, che il lavoratore aveva prestato un tempo limitatissimo (non più di mezz’ora di visita, ossia di assistenza del tutto atecnica del familiare, considerate le condizioni di ricovero del parente) in ciascuna delle giornate di permesso fruite (in assenza di ulteriori attività riferibili, latu sensu, all’assistenza)”.

Nel ricorso, si è contestata l’interpretazione della legge da parte della Corte territoriale, laddove ha giudicato inidonea (e anzi, configurante un abuso del diritto) l’assistenza parziale e residuale prestata dal lavoratore al parente disabile, considerato l’attuale approccio articolato e flessibile della giurisprudenza di legittimità.

Gli Ermellini, nel motivare la sentenza, hanno sostenuto che “nel caso di specie, il ricorrente ha argomentato sull’erroneità dell’interpretazione dell’art. 33 L. 104/1992, alla quale, secondo il lavoratore, è stata data una lettura del tutto restrittiva, secondo un orientamento ormai superato da più avveduta giurisprudenza di legittimità (che in sintesi, ritiene idonea un’assistenza al familiare disabile anche svolta in orari diversi da quelli dell’orario di lavoro), ma nulla ha dedotto sull’altra ragione del rigetto, affrontata per prima dalla Corte territoriale, ossia il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile a una struttura ospedaliera, trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa (come da accertamento di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità, nonché in ossequio a orientamento già espresso da questa Corte, cfr. Cass. n. 21416/2019)”; circostanza che esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti.

Le eccezioni a questo principio sono elencate nella circolare Inps n. 32/2012: l’interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità della persona con disabilità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita, per effettuare visite e terapie appositamente certificate; il ricovero a tempo pieno in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; il ricovero a tempo pieno di un soggetto in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. Tutte ipotesi, come si vede, estremamente circoscritte, visto il loro carattere eccezionale.

(Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio)
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