Prenotazione del credito d’imposta fino al 30.03; conferma entro la fine di gennaio dell’anno successivo.
Fino al prossimo 30.03.2021 è possibile presentare la comunicazione di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2021. Un nuovo modello di comunicazione è stato pubblicato, per tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021.
Infatti, per il periodo d’imposta in corso e per il 2022 vige un regime differenziato per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (agevolabili al 50% senza il vincolo dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’anno precedente), che non si estende, invece, agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche, a cui si applica la normale disciplina di cui all’art. 57-bis, c. 1-bis.
Il credito d’imposta nella sua versione originaria è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale (almeno dell’1%) rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Ricordiamo che tale bonus è stato previsto dall’art. 57-bis D.L. 50/2017.
Il Decreto Cura Italia, al fine di incentivare le imprese, aveva introdotto la novità del credito di imposta del 30% sul valore complessivo degli investimenti in pubblicità, allargando, quindi, la base imponibile del calcolo dell’agevolazione, fruibile sull’intera spesa pubblicitaria sostenuta nel periodo e non soltanto sull’incremento. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e il conseguente crollo degli investimenti pubblicitari, anche il Decreto Rilancio ha apportato ulteriori modifiche, aumentando al 50% il credito di imposta fruibile sul valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti di aiuti “de minimis”. La legge di Bilancio 2021, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, è intervenuta per sostenere il settore.
La “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” costituisce comunque una prenotazione nella quale il contribuente riporta i dati degli investimenti pubblicitari già effettuati o che prevede di effettuare nell’anno agevolato. Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, da presentare dal 1.01 al 31.01.2022.
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui dichiara di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa o di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D.L. 6.09.2011, n. 159.
Ricordiamo che dopo la presentazione delle dichiarazioni, il credito d’imposta è riconosciuto con provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ed è utilizzabile unicamente in compensazione dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare è “6900”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/E/2019.
Autore: Ida Dominici – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl
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