Giro di vite anche sui minori

Le più recenti restrizioni normative in materia di immigrazione colpiscono anche i minori stranieri non accompagnati.

“minori stranieri non accompagnati” (MSNA) sono quei cittadini non ancora maggiorenni, provenienti da paesi stranieri terzi o apolidi, che, per qualsivoglia ragione, vengono a trovarsi nel territorio nazionale privi di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o altri adulti legalmente responsabili.

In questa delicata materia, l’Italia può vantare a livello europeo una legislazione decisamente all’avanguardia, grazie soprattutto alla L. 47/2017, c.d. Legge Zampa, che ha introdotto importanti strumenti di tutela a favore di questi soggetti.

In primo luogo, viene per essi sancito l ‘assoluto divieto di respingimento alla frontiera, con il conseguente riconoscimento di un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari nel caso in cui il minore sia stato affidato o sottoposto alla tutela di un adulto convivente. Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.

La stessa legge, inoltre, ha istituito un sistema informatico, detto SIM, che attraverso il censimento della presenza dei MSNA sul territorio italiano, consente di tracciarne costantemente gli spostamenti, l’affidamento ai servizi sociali e il flusso dei dati anagrafici. Il primato e l’avanguardia normativa del nostro paese vengono oggi messi in discussione dalle restrizioni contenute nel recente D.L. 05.10.2023, n. 133, adottato in considerazione dell’emergenza legata “ad arrivi consistenti e ravvicinati di migranti” con l’obiettivo di “garantire l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione” e di “protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati”.

Le misure restrittive contenute nel provvedimento governativo sono essenzialmente due. La prima riguarda le strutture di accoglienza che rimangono, di norma, quelle incluse nella rete degli appositi centri SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Tuttavia, in caso di indisponibilità dovuta ad arrivi consistenti e ravvicinati, i Prefetti potranno disporre, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, l’inserimento dei minori in strutture destinate agli adulti.

Le maggiori critiche a questa disposizione provengono dal mondo delle associazioni che hanno sottolineato il diritto del minore ad essere accolto e protetto come tale, difeso dai rischi di abusi e sostenuto nel proprio sviluppo. La seconda restrizione concerne la possibilità per le Autorità di pubblica sicurezza di disporre rilievi antropometrici o altri accertamenti al fine di appurare l’effettiva età del minore, nel caso vi sia un sospetto di maggiore età. È una norma che sul piano pratico potrebbe avere effetti molto invasivi e con rilevanti margini di errore, basti pensare ai rilevamenti radiografici, espressamente richiamati nel testo, volti a verificare lo stato delle ossa e quindi l’età del giovane migrante.

Tali modalità tendono ad eludere la disciplina garantista della L. 47/2017 la cui ratio era evidentemente quella di scongiurare che un nefando errore potesse portare a un’ingiusta espulsione o all’illegittima detenzione di un minorenne.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Giovanni Pugliese  – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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