Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha firmato il decreto che stabilisce le date di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per il 2025.
È stato firmato dal Ministero dell’Agricoltura il decreto relativo all’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca (c.d. fermo pesca) per l’anno 2025, che riguarda le unità da pesca autorizzate all’utilizzo di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti.
Il calendario con i periodi di sospensione, distinti per GSA (sottozone geografiche) è modulato a seconda del Compartimento marittimo nel quale l’impresa è iscritta o ha stabilito la base logistico-operativa:
– dal 31.07.2025 al 13.09.2025 per le imbarcazioni che operano in GSA 17 e 18 nei Compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona;
– dal 16.08.2025 al 29.09.2025 per le imbarcazioni che operano in GSA 17 e 18 nei Compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Bari;
– dal 1.10.2025 al 30.10.2025 per le unità che operano in GSA 8, 9, 10, 11, 18 e 19 nei Compartimenti marittimi di Brindisi, Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Bagnara Calabra, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Gaeta, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Livorno, Porto Ferraio, Marina di Carrara, Viareggio, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milazzo, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, La Maddalena, Olbia.
Per le unità da pesca iscritte nei Compartimenti marittimi ricadenti nella giurisdizione della Regione Sicilia per la sola GSA 16, la decorrenza del periodo d’interruzione temporanea obbligatoria è disposta con provvedimento regionale.
Tra le novità si prevede l’adozione di un nuovo sistema per calcolare lo sforzo di pesca (espresso dal prodotto della capacità di pesca e dell’attività di pesca espressa in numero di giorni trascorsi in mare), conteggiato esclusivamente nel periodo effettivo in cui il peschereccio svolge l’attività di prelievo, assicurando minori sprechi di carburante, quindi minori costi di gestione e maggiore sicurezza.
Sono previste specifiche disposizioni per le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo, Gambero viola mediterraneo), per le quali gli armatori hanno comunicato alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e all’Ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l’anno 2025 di svolgere in via esclusiva l’attività di pesca dei gamberi di profondità. Tali armatori possono scegliere di effettuare il periodo d’interruzione temporanea obbligatoria anche in Compartimenti Marittimi diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine della stagione di pesca, previa comunicazione all’Autorità marittima del porto di iscrizione, entro 2 giorni precedenti l’inizio del periodo d’interruzione.
Si ricorda che prima di avviare la sospensione dell’attività, l’armatore interessato provvede a consegnare all’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione i documenti di bordo, compreso, ove previsto, il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del carburante. Ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo delle unità che effettuano i periodi d’interruzione temporanea è riconosciuta una misura sociale a sostegno del reddito che si sostanzia in un’indennità giornaliera onnicomprensiva, prevista con specifico provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
(Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata