L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce istruzioni in tema di sanzioni legate al mancato rispetto degli obblighi in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Con la nota 6.12.2022, n. 2414 l’INL fornisce istruzioni al personale ispettivo relativamente alla corretta applicazione e ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. 105/2022 che ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare (si richiamano anche D.Lgs. 151/2001 e L. 104/1992).
Analizziamo di seguito la prima parte della nota.
Congedo di paternità – Il datore di lavoro è obbligato al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore in forma scritta con un anticipo non minore di cinque giorni. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. Non si ritiene di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta il rispetto del preavviso e ferme le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Si evidenzia inoltre la diffidabilità della violazione.
Congedo di paternità alternativo – L’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in esame è punito con le sanzioni previste dall’art. 18 D.Lgs. 151/2001, il quale stabilisce la sanzione penale dell’arresto fino a 6 mesi.
Divieto di licenziamento – Il divieto di licenziamento trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo; fino al compimento di un anno di età del bambino.
L’inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro senza possibilità di pagamento in misura ridotta.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto – L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro, senza possibilità di pagamento in misura ridotta.
Riposi, permessi e congedi – La sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre c.d. per allattamento, è stata estesa anche a quelle concernenti i riposi e permessi per i figli con handicap grave, l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche e i riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento.
Riposi e permessi per i figli con grave disabilità – Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto, anche per il caso in cui la convivenza sia iniziata successivamente alla richiesta di congedo.
Per tutti i casi analizzati, ove gli inadempimenti siano rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, è impedito al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
Autore: Bruno Bravi, Francesca Bravi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli