Secondo il D.Lgs. 81/2008, salvo casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, i lavoratori addetti a videoterminali , in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.
Il medico competente sottopone i videoterminalisti alle seguenti visite per accertarne l’idoneità all’uso dell’attrezzatura munita di VDT: visite mediche preventive (prima di essere adibiti ad attività che richiedono l’uso prevalente di VDT); visite mediche periodiche; visite specialistiche.
La frequenza delle visite è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età; quinquennale negli altri casi. Il lavoratore può richiedere una visita qualora sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
Nel corso delle visite il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia (affaticamento oculare) e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.
Con sentenza n. 392/2022 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il datore deve farsi carico del costo dei dispositivi per la vista acquistati dai propri dipendenti addetti al videoterminale, rimborsando le spese sostenute o fornendo direttamente lenti o occhiali.
Allineandosi a tale sentenza, l’Inail, con circolare 24.03.2023, n. 11, ha precisato che, qualora a seguito della visita lo specialista oftalmologo prescriva dei dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV), ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante l’uso del videoterminale. Ne consegue che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 81/2008, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC . Il datore di lavoro autorizza la fornitura del dispositivo comunicandolo al lavoratore interessato e per conoscenza al medico competente.
Se il lavoratore acquista il dispositivo prescritto, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro, presenta a quest’ultimo la fattura unitamente alla prescrizione del medico competente e al documento di collaudo rilasciato dallo specialista oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti.
Nella circolare l’Inail precisa che i normali occhiali da vista non rientrano nella categoria dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quella dei DSCV; pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.
Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli