Dimissioni volontarie del lavoratore

L’art. 2118 c.c. prevede che il datore di lavoro e il dipendente possano recedere unilateralmente, dal contratto a tempo indeterminato, purché sia rispettato il preavviso nei termini e nei modi normativamente stabiliti.

Le dimissioni, in generale, devono essere comunicate in forma scritta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicato al rapporto, ma per essere efficaci devono essere fatte obbligatoriamente mediante la procedura telematica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 e del D.M. 15.12.2019, in vigore dal 12.03.2015. La procedura telematica garantisce l’identità del lavoratore che manifesta la volontà di porre fine al rapporto di lavoro in forma libera e previene le così dette dimissioni in bianco.

La suddetta procedura si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinati, fatta eccezione per le dimissioni rassegnate a titolo esemplificativo:

1. nelle sedi protette come quelle ad esempio dei genitori;

2. durante il periodo di prova;

3. nei rapporti di lavoro domestico;

4. dai tirocinanti;

5. dai dirigenti;

6. nel lavoro marittimo.

Nello specifico, il lavoratore dipendente, all’atto delle dimissioni e affinché queste siano efficaci dovrà affidarsi a soggetti abilitati, ad esempio consulenti del lavoro o patronati, o se in possesso dello SPID, procedere con la compilazione nonché con la trasmissione del modulo telematico, avendo cura di inserire, oltre alle generalità delle parti, l’indirizzo PEC del datore di lavoro. Infatti, solo quando il datore di lavoro riceverà il modulo telematico al proprio indirizzo PEC e quindi ne verrà a conoscenza, le dimissioni potranno ritenersi efficaci.

Per quanto riguarda il rispetto dei tempi in caso di dimissioni, si intende quanto previsto dall’art. 2118 c.c., ossia il rispetto del periodo di preavviso , che decorre dal momento in cui il lavoratore dipendente comunica le proprie dimissioni. Inoltre, tale periodo di regola è quantificato dalla contrattazione collettiva di riferimento in relazione anche al livello e all’anzianità di servizio.

Il lavoratore dipendente ha la facoltà entro 7 giorni dalla trasmissione di revocare le proprie dimissioni, sempre mediante procedura telematica. In questo caso, l’eventuale revoca alle dimissioni, successiva alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, comporta l’insorgere in capo a quest’ ultimo dell’obbligo di annullare la comunicazione precedente inviata.

L’obbligo del periodo di preavviso è escluso solamente dei casi di dimissioni per giusta causa, per la lavoratrice madre o per il padre lavoratore entro i primi 3 anni del minore, nonché nei casi in cui è prevista la libera recepibilità come nel caso di dimissioni durante o al termine del periodo di prova.

Il lavoratore dipendente ha diritto a non rispettare il periodo di preavviso e quindi a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni, sempre seguendo la procedura telematica ai fini dell’efficaci, come nel caso di dimissioni per giusta causa, ossia in presenza di gravi inadempienze da parte del datore di lavoro.

Per gravi inadempienze a titolo esemplificativo si intende il mancato o ritardato pagamento della retribuzione, l’omesso versamento dei contributi, mobbing o molestie sessuali sul luogo di lavoro o la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite del dipendente. Anche in questo caso al lavoratore dipendente spetta l’indennità sostitutiva di preavviso, computata ai fini previdenziali e soggetta a tassazione separata ai fini fiscali.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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