Emanato l’atteso provvedimento attuativo per l’ottenimento del beneficio fiscale, relativamente alle spese per investimenti sostenute fino al 31.12.2020, nella misura del 50% di quanto sostenuto ma nel limite delle somme rese disponibili.
Le disposizioni di cui all’art. 81, D.L. 104/2020, convertito nella L. 126/2020, fanno riferimento alle spese per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nell’ambito delle discipline olimpiche, ossia di società sportive professionistiche e associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti nelle discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’art. 81 D.L. 104/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti indicati che effettuano investimenti pubblicitari o di sponsorizzazione, dal 1.07.2020 al 31.12.2020, nella misura pari al 50% di tali investimenti, ma nel limite delle risorse disponibili.
Con il Dpcm 30.12.2020, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport, sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione che stabiliscono la necessità di presentare una specifica istanza per il riconoscimento entro il 1.04.2021, utilizzando l’apposito modulo allegato allo stesso provvedimento e inoltrando le domande all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (e-mail): servizioprimo.sport@governo.it.
Il provvedimento individua le disposizioni necessarie all’ottenimento del credito d’imposta sulle spese indicate che, come richiesto dall’art. 2, c. 2 devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nello specifico registro, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro o da un responsabile del centro di assistenza fiscale (RAF).
La domanda, redatta nel modulo allegato al provvedimento, ai sensi del successivo art. 3, contiene tutti gli elementi identificativi del soggetto che ha eseguito l’investimento e dei soggetti che hanno ricevuto l’investimento, l’ammontare dell’investimento, la durata della prestazione, l’oggetto della campagna pubblicitaria, l’attestazione delle spese sostenute, l’ammontare del contributo richiesto, la certificazione del soggetto interessato o della federazione sportiva di riferimento, il certificato di iscrizione al CONI, per associazioni e società sportive, e una dichiarazione sostitutiva del destinatario dell’investimento che attesti la consistenza dei ricavi.
Terminata la fase di verifica dei requisiti e dei documenti presentati, entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione delle istanze (1.04.2021), il Dipartimento per lo sport indicato comunica l’esito positivo ai beneficiari e pubblica l’elenco dei fruitori; la somma è utilizzabile in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco (art. 4) mediante utilizzo della delega “F24” ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del versamento, nei limiti dell’importo concesso, con obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi.
I fruitori devono comunicare l’eventuale perdita dei requisiti al Dipartimento dello sport; in presenza di elementi non veritieri nelle istanze o in presenza di attestazioni false, il credito d’imposta sarà revocato o rideterminato.
Ai fini del necessario monitoraggio, il Dipartimento dello sport e l’Agenzia delle Entrate fisseranno, in tempi stretti (60 giorni dalla pubblicazione del decreto) le modalità telematiche di trasmissione e interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse e agli importi compensati, mentre il recupero del credito non spettante sarà attuato dal Dipartimento dello sport, eseguite le necessarie verifiche.
Autore: Fabrizio Giovanni Poggiani – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl
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