Non spetta al datore di lavoro domestico corrispondere il Bonus Natale ma i lavoratori che vorranno beneficiarne dovranno presentare la dichiarazione dei redditi nel 2025.
Anche i lavoratori e le lavoratrici domestiche possono beneficiare del c.d. “bonus Natale”. L’indennità, prevista nella misura massima di 100 euro dall’art. 2-bis D.L. 113/2024, convertito con modificazioni dalla L. 143/2024, rapportata al periodo di lavoro, spetta ai lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri. Ricordiamo che i requisiti per la verifica di spettanza del bonus sono i seguenti:
– il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la presenza di un figlio a carico (secondo l’art. 12, c. 2 del Tuir sono considerati fiscalmente a carico i figli con un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero non superiore a 4.000 euro nel caso in cui i figli abbiano un’età non superiore a 24 anni);
– avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (capienza fiscale verificata dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine anno).
Proprio quest’ultimo requisito pone i lavoratori domestici in una posizione diversa rispetto agli altri lavoratori, in quanto i primi producono redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta. È noto, infatti, che il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d’imposta e non effettua le ritenute fiscali al lavoratore, né può effettuare le operazioni di conguaglio. L’Agenzia delle Entrate si è occupata del bonus già con due circolari, precisamente la n. 19/E/2024 e la n. 22/E/2024 chiarendo, tra l’altro, la modalità di fruizione del bonus da parte dei soggetti privi di un sostituto d’imposta.
In particolare, i collaboratori domestici, pur avendo diritto al bonus non ne beneficeranno nel mese di dicembre unitamente alla tredicesima, ma in un’unica soluzione all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, ovviamente in presenza dei requisiti di reddito e familiari richiesti.
Per tali lavoratori la verifica del requisito di capienza fiscale è quindi rimandata al momento in cui compileranno la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025 (modello 730 o modello Redditi PF).
Si rammenta, altresì, che ai fini della spettanza del bonus non rileva la tipologia di contratto di lavoro (determinato o indeterminato), né l’orario di lavoro (part-time o full-time) e neppure la modalità di svolgimento del rapporto domestico in regime di convivenza o di non convivenza, ciò che conta è avere capienza d’imposta sufficiente per poter recuperare l’indennità mediante rimborso effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Ovviamente, i lavoratori domestici, a differenza degli altri lavoratori, sono esentati dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare al datore di lavoro, circa la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in argomento.
(Autore: Mario Cassaro)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
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