Con la circolare 10.10.2024, n. 19/E l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito al nuovo “Bonus Natale”: si analizzano i requisiti familiari necessari per il riconoscimento e si riepilogano gli adempimenti di lavoratori e datori.
L’art. 2-bis D.L. 113/2024, convertito con modificazioni dalla L. 143/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), ha introdotto un’indennità una tantum di 100 euro (c.d. “Bonus Natale”) da erogare unitamente alla tredicesima mensilità.
Il bonus, che sarà rapportato al periodo di lavoro e che non concorrerà alla formazione del reddito, spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente (con relativa esclusione di titolari di redditi assimilati) che integrano determinati requisiti: oltre alla titolarità di un reddito complessivo che, nell’anno d’imposta 2024, non sia superiore a 28.000 euro, e alla c.d. “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente ex art. 13, c.1 del TUIR, la norma fissa talune regole in merito alle condizioni familiari necessarie. Più in particolare, potranno beneficiare del bonus i lavoratori che, alternativamente, abbiano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico o abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Rispetto a quanto sopra la circolare 19/E del 10.10.2024 chiarisce importanti aspetti:
– si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; il reddito non dovrà essere, invece, superiore a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni;
– con il termine “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
– si è in presenza di nucleo c.d. “monogenitoriale” qualora l’altro genitore sia deceduto, l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio sia stato adottato da un solo genitore oppure sia stato affidato o affiliato a un solo genitore. In ciascuno di questi casi, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente; da notare, inoltre, come l’eventuale situazione di convivenza more uxorio non precluda la spettanza del bonus.
A differenza di quanto sopra, nel caso in cui, invece, il figlio fiscalmente a carico abbia 2 genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:
– al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (art. 1, cc. 36 e 37 L. 76/2016: “conviventi di fatto”). Non si è in presenza di un nucleo non monogenitoriale e il convivente non è un coniuge fiscalmente a carico;
– al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale. Non si è in presenza di un nucleo non monogenitoriale e il convivente non è un coniuge fiscalmente a carico;
– al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore. Non si è in presenza di un nucleo non monogenitoriale, né di un coniuge non legalmente ed effettivamente separato a carico.
Adempimenti – Per poter ricevere il bonus, il lavoratore deve richiederlo per iscritto: a tal fine andranno indicati, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli per nuclei monogenitoriali, nonché i requisiti reddituali.
Nel caso di più rapporti nell’anno con diversi datori, il lavoratore presenterà la dichiarazione e le CU dei precedenti rapporti al datore che materialmente erogherà la tredicesima; nel caso, invece, di più rapporti part-time in essere, il lavoratore indicherà nella dichiarazione sostitutiva sia i dati necessari per determinare il bonus sia il datore che sarà tenuto a erogare il bonus.
Il datore “erogante”, oltre a dover conservare la documentazione, riconoscerà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, provvedendo poi a recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (per cui sarà creato un apposito codice tributo); nel caso in cui il bonus erogato risultasse non spettante in sede di conguaglio fiscale, il datore procederà al recupero dell’erogato.
Autore: Mauro Taurino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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