Confermata la detrazione per il 2022 per le locazioni stipulate dai giovani con importanti modifiche apportate rispetto al 2021.
L’articolo 1, c. 155 della legge di Bilancio 2022 ha modificato completamente l’art. 16 del Tuir che disciplina le detrazioni Irpef di cui possono usufruire i giovani inquilini.
Sotto l’aspetto soggettivo è stato ampliato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione. Dal 2022, infatti potranno usufruire della detrazione i giovani fino ai 31 anni non compiuti con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Nella precedente disposizione il limite di età era fissato in 30 anni non compiuti.
La nuova norma, inoltre, estende la detrazione anche al contratto che ha ad oggetto una sola porzione dell’unità immobiliare, ad esempio una camera. La condizione imprescindibile è che la porzione di immobile o l’immobile stesso, sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Anche il periodo di spettanza del beneficio è variato, con l’estensione della detrazione ai primi 4 anni del contratto anziché ai primi 3 anni.
Ai fine della detrazione, l’immobile deve essere adibito necessariamente a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale. Diverso è quindi il requisito rispetto alla precedente versione dove il soggetto ai fini del beneficio doveva semplicemente dimorare abitualmente e non risiedere.
Sostanziali modiche sono state apportate anche all’importo della detrazione spettante che non è più di soli 300,00 euro. Infatti la detrazione è pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente norma) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. Per esempio:
- in caso di un contratto con canone annuo stabilito a 12.000 euro (caso puramente scolastico), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20% di 12.000 (= 2.400) supera quel tetto;
- invece, per un canone annuo di 3600 euro (300 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 3600, ossia 720, è inferiore a quell’importo.
Per usufruire della agevolazione, ricordiamo che è fondamentale il limite di reddito prestabilito. Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione: se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel 1° periodo d’imposta, deve verificare che gli stessi siano presenti anche nei successivi.
Nel caso di immobile condiviso tra più soggetti, la detrazione è ripartita in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota. Resta fermo che per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato ai sensi della L. 9.12.1998, n. 431.
Per i giovani questa non è l’unica misura di sostegno per il 2022: infatti, la legge di Bilancio 2022 ha previsto per tutto il 2022 anche gli incentivi fiscali e mutui garantiti, previsti per favorire l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 con ISEE fino a 40.000 euro. La precedente scadenza era fissata per il 30.06.2022.
Autore: Ida Dominici – Sistema Ratio Centro Studi Castelli