Bonus compensazione costi indiretti delle emissioni di carbonio

Dal 10.06.2024 è possibile presentare le domande per accedere agli aiuti destinati alle imprese che hanno sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023.

Il decreto direttoriale 31.05.2024, n. 18, in attuazione di quanto previsto dall’art. 13, c. 2 D.M. 12.11.2021, n. 466, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale, destinato alle imprese che hanno sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023.

Con riferimento all’ambito soggettivo, gli aiuti sono destinati alle imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione 2020/C 317/04: trattasi delle imprese operanti in settori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti delle emissioni quali, ad esempio, la produzione di alluminio (codice NACE 24.42), la fabbricazione di carta e cartone (codice NACE 17.12), la siderurgia (codice NACE 24.10) e alcuni sottosettori della plastica (codice NACE 20.16.40.15). Per rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si intende uno scenario caratterizzato dall’incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di fuori dell’UE perché non possono trasferire l’aumento dei costi provocato dall’EU ETS alla propria clientela, senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato.

Le imprese richiedenti devono effettuare un audit energetico (ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2012/27/UE), come audit energetico indipendente oppure nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia certificato o di un sistema di gestione ambientale certificato, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), attuando le raccomandazioni contenute nella relazione di audit.

La domanda di aiuto può essere presentata dalle 9:00 del 10.06.2024 e alle 19:00 del 30.06.2024, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore; la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente e inviata all’indirizzo Pec fondotesi@pec.acquirenteunico.it con i relativi allegati.

L’importo massimo dell’aiuto è calcolato secondo una formula che prende in considerazione i livelli della produzione di base dell’impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell’impianto, secondo la definizione degli orientamenti ETS dopo il 2012, nonché il fattore di emissione di CO2 per l’energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. In caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi aiuti di Stato, in conformità al paragrafo 11 delle Linee guida ETS del 2012. Per dettagli circa la formula di riferimento per definire l’intensità dell’aiuto spettante e le ipotesi di cumulo si rimanda agli artt. 6 e 7 D.M. 12.11.2021, n. 466.

Le imprese proponenti devono riportare nel modello di domanda del soggetto gestore, sia il codice Prodcom dei prodotti realizzati nell’impianto che fabbrica prodotti appartenenti ai settori di cui all’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04), sia la produzione effettiva o il consumo effettivo di energia elettrica e le relative emissioni dirette, ove richieste, nell’anno 2023, al fine del corretto calcolo dei costi ammissibili.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Clara Pollet, Simone Dimitri – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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