Le risorse arriveranno grazie all’accordo siglato dalla Conferenza Stato-Regioni il 28.11.2024, aprendo il percorso allo schema di D.M. Agricoltura 28.10.2024, n. 569219 che stanzierà i fondi.
La dote di 10 milioni di euro di aiuti alle aziende apistiche era stata richiesta quest’estate dalle associazioni nazionali del settore. Le risorse arriveranno grazie all’accordo siglato dalla Conferenza Stato-Regioni il 28.11.2024, aprendo il percorso allo schema di D.M. Agricoltura 28.10.2024, n. 569219 che stanzierà i fondi.
Obiettivo principale del provvedimento è il ristoro economico delle aziende di allevamento delle api, per la produzione di miele e dei relativi sottoprodotti, come definiti della L. 24.12.2004, n. 313, recante la disciplina dell’apicoltura, limitatamente alle aziende con una dimensione minima, ovvero aventi, al 31.12.2023, un numero di alveari superiori a 104 unità.
Requisiti soggetti beneficiari – Il richiedente l’aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
– essere un’azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;
– essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione ed esercita l’apicoltura sia in forma stanziale, sia praticando il nomadismo anche ai fini dell’attività di impollinazione;
– essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell’organismo pagatore Agea (SIAN), alla data di presentazione della domanda di aiuto;
– avere una consistenza minima di alveari zootecnica, così come certificata nel fascicolo dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN), pari ad almeno 105 alveari totali alla data del 31.12.2023;
– non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attività;
– essere impresa unica, ossia appartenente all’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all’art. 2, par. 2 Regolamento UE/1408/2013;
– essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ove dovuti e avere un Documento unico di regolarità contributiva (Durc) regolare, ove pertinente.
Calcolo aiuto – A ciascun beneficiario, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31.12.2023, la cui consistenza zootecnica minima certificata nel fascicolo dalla Banca dati Nazionale zootecnica (Bbn) deve essere pari ad almeno 105 alveari. L’ammontare massimo dell’aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo. Pertanto, l’aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo.
Criteri di campionamento per l’esecuzione dei controlli presso le aziende – Al fine di garantire una distribuzione delle risorse che fosse la più coerente possibile con il principio di ristoro dei maggiori costi sostenuti in ragione della dimensione economica delle aziende, ma anche al fine di definire una procedura certa, tempestiva ed equilibrata, è stata operata una suddivisione delle aziende in fasce (pari a 6), sulla base degli alveari posseduti.
A ciascuna di queste fasce è stata assegnata una congrua dotazione finanziaria, prevedendo un ristoro per alveare definito sulla base di parametri già utilizzati in passato e condivisi con le principali associazioni della filiera. Ne consegue che la singola azienda avrà un ristoro massimo nel suo ammontare finale, sulla base di dichiarazioni certe, già possedute dall’Amministrazione.
Soggetto gestore della misura – Il soggetto gestore della misura è Agea, quale organismo pagatore. Agea provvederà a emanare una specifica circolare operativa entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Masaf del decreto in commento.
(Autore: Cinzia De Stefanis)
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