Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà

Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà

Anticipo dell’uscita dal lavoro sino a 5 anni per gli esuberi più anziani: requisiti e ammontare dell’assegno di prepensionamento.

La legge (artt. 26-40 D.Lgs. 148/2015) ha istituito Fondi di solidarietà o di sostegno al reddito in determinati settori sprovvisti di ammortizzatori sociali, per erogare prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori. Una di queste è l’assegno straordinario dedicato ai dipendenti in esubero, che consente di anticipare l’uscita dal lavoro sino a 5 anni, accompagnando l’interessato sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011) o anticipato ordinario (art. 24, c. 10 D.L. 201/2011).

L’assegno straordinario si rivolge ai dipendenti delle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione e destinatarie dei Fondi di solidarietà del Credito ordinario, del Credito cooperativo, dei Tributi erariali, delle Poste Italiane, delle Ferrovie dello Stato italiane, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, della Provincia autonoma di Trento.

Il diritto all’assegno straordinario è subordinato al conseguimento della pensione al momento della cessazione della prestazione straordinaria stessa (messaggio Inps n. 7223/2012).

Se l’unico trattamento pensionistico che può essere raggiunto è la pensione anticipata e l’interessato è percettore di un assegno ordinario di invalidità o di un trattamento analogo, non è possibile riconoscere l’assegno straordinario, in quanto l’assegno ordinario d’invalidità non può essere trasformato in pensione anticipata (messaggio Inps n. 38281/2005). È invece ammissibile accettare domande di assegno straordinario dei lavoratori titolari di un trattamento di invalidità che intendano accedere alla pensione di vecchiaia.

Contribuzione utile – Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario sono utili:

l i periodi maturati presso la propria gestione Inps d’iscrizione;

l i periodi di contribuzione maturati presso un Paese dell’Unione Europea o presso un altro Paese convenzionato con l’Italia (Circ. Inps 55/2001);

l i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti), utilizzabili attraverso il cd. cumulo interno all’Assicurazione generale obbligatoria L. 613/1966.

Procedura – Gli esuberi che hanno diritto all’assegno straordinario sono individuati nell’ambito di procedure sindacali, che devono concludersi con accordo aziendale. L’individuazione dei lavoratori in esubero è basata sulle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale.

Prioritariamente, è cessato il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se avente diritto al mantenimento in servizio. Gli altri esuberi sono individuati, in via prioritaria, attraverso il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione, o della maggiore età.

Il datore di lavoro deve presentare alla sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola principale) l’accordo sindacale che indichi, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del personale dipendente, non dirigente, in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la sede Inps presso la quale versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.

Insieme con l’accordo, il datore di lavoro deve trasmettere alla stessa sede Inps la dichiarazione di responsabilità denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 1 alla circ. 62/2017).

La domanda di assegno straordinario, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante aziendale, deve riportare i dati identificativi dell’azienda e le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro.

Ammontare dell’assegno – La misura dell’assegno differisce in base al regolamento del Fondo di appartenenza. In linea generale, la misura dell’assegno è pari:

l al trattamento pensionistico Inps maturato;

l maggiorato in base all’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione;

l diminuito dell’importo delle ritenute di legge e dell’imposizione.

Contribuzione correlata – Per l’erogazione dell’assegno straordinario, il datore di lavoro deve versare, in relazione ai lavoratori prepensionati, un contributo, stabilito dal comitato di amministrazione del Fondo, corrispondente al fabbisogno di copertura delle indennità di “scivolo” e della contribuzione correlata.

Nel dettaglio, la contribuzione correlata:

l è dovuta per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia;

l è versata dal datore di lavoro al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati;

l è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, e per la determinazione della sua misura.

L’ammontare della contribuzione è determinato sulla base dell’art. 40 L. 183/2010; nello specifico, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore (circ. Inps n. 62/2017), in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.

L’importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (circ. Inps n. 11/2013, p. 7)

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate utilizzando l’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione del lavoratore tempo per tempo vigente.

Durata – L’assegno straordinario erogato dal fondo:

l è corrisposto per 13 mensilità ogni anno;

l spetta al lavoratore per un massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto, fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata; per calcolare la data di decorrenza, sono considerati anche gli incrementi alla speranza di vita.

Compatibilità – L’assegno straordinario è, nella generalità dei casi:

l incompatibile con la rioccupazione, con rapporto dipendente o autonomo o di collaborazione, con datori di lavoro del settore assicurativo/finanziario concorrenti con l’impresa ex datrice di lavoro; in questo caso, assegno e contribuzione sono sospesi sino alla cessazione del rapporto;

l compatibile con rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro di altri settori, nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto, ragguagliata ad anno (in caso di superamento della soglia, è effettuata sull’assegno la trattenuta dell’eccedenza);

l compatibile con rapporti di lavoro autonomo con datori di lavoro di altri settori.

Domanda di pensione – Alla fine del periodo di erogazione dell’assegno, l’erogazione della pensione non è automatica, ma il lavoratore beneficiario deve inoltrare apposita domanda all’Inps.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Noemi Secci – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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