Commento alla sentenza della Cassazione Penale, sez. IV, n. 45136/23, sull’infortunio mortale di un lavoratore impegnato in mansioni esercitate costantemente, pur non assegnate formalmente.
Con sentenza 9.11.2023 n. 45136 la Cassazione Penale ha confermato che è da escluder che il datore di lavoro possa invocare la propria assenza di responsabilità per carenza del nesso causale quando l’incidente si è verificato nell’ambito di mansioni non formalmente attribuite, ma esercitate costantemente e di fatto dal lavoratore con la consapevolezza e la tolleranza del datore medesimo e per le quali il lavoratore non aveva ricevuto alcuna formazione professionale specifica. In tal caso, è evidentemente carente, in coerenza con i principi del D.Lgs. 81/2008, il dato dell’esorbitanza della condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore.
La sentenza ha respinto il ricorso promosso dal datore di lavoro, che aveva sostenuto la rilevanza di una condotta abnorme da parte del lavoratore deceduto, rinnegando ogni possibile responsabilità derivante dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
Rispetto a tale rilievo, la pronuncia in oggetto afferma che “il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia qualificabile come abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli. In particolare, ancora più specificamente, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, 5.03.2015, n. 16397; Sez. 4, 17.03.2021, n. 33976; Sez. 4, 23.11.2022, n. 7012)”.
Nel caso in esame, l’incidente era avvenuto in quanto il lavoratore aveva inavvertitamente toccato la leva di salita e discesa del cassone del camion, determinandone la chiusura immediata.
Il Tribunale ha osservato gravi carenze nel documento di valutazione dei rischi, privo di procedure idonee alla corretta gestione dell’attività oggetto dell’infortunio del lavoratore, nonché la violazione di norme specifiche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro in connessione causale diretta con l’infortunio, non essendo stati messi a disposizione del lavoratore l’attrezzatura idonea e strumenti di sicurezza quali cavalletti di portata o aste, da utilizzare nel corso delle opere di manutenzione del veicolo; si rileva altresì che il lavoratore era stato assunto come autista e aveva, di fatto, svolto le mansioni di meccanico, senza essere stato sottoposto alla necessaria formazione professionale.
La Corte ha pertanto ritenuto totalmente infondato il ricorso.
Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli