A partire dallo scorso 14 settembre è in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 104 che, in attuazione alle recenti e nuove direttive europee, ha introdotto una serie di modifiche in materia di acquisizione e detenzione delle armi.
In particolare sono state riviste e stabilite le nuove capienze massime dei caricatori appartenenti sia alle armi lunghe che a quelle corte, raddoppiandone rispettivamente il limite e stabilendone, in caso di superamento, l’obbligo di denuncia all’autorità. Sono state adottate una serie di misure di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. Fra queste, in particolare, viene introdotta la possibilità di poter avvisare le Questure competenti del trasporto di un arma attraverso l’invio di una semplice comunicazione tramite posta elettronica certificata, almeno 48 ore prima del trasporto stesso.
Tutti i detentori di armi, compresi i collezionisti di armi comuni (non antiche), che non siano già in possesso di un porto d’armi (in questo caso l’obbligo si assolve col rinnovo del Titolo di Polizia) dovranno presentare ogni cinque anni al locale Ufficio di Pubblica Sicurezza o, in assenza, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, un certificato medico rilasciato dalla Ulss, o da un medico militare, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal quale risulti che il richiedente non è affetto da patologie psico-fisiche incompatibili con l’utilizzo delle armi. A tal proposito, in questa prima fase transitoria, i semplici detentori di armi non in possesso di qualsivoglia licenza di porto d’arma, dovranno adempiere all’obbligo di produrre il certificato medico entro e non oltre il 14 settembre 2019; dopo tale data gli uffici provvederanno a diffidare i soggetti ad adempiere a tale obbligo entro ulteriori 60 giorni scaduti i quali gli stessi uffici provvederanno al ritiro cautelativo coatto delle armi con successiva confisca.
La durata delle nuove Licenze di porto d’arma per uso venatorio e per l’esercizio del tiro al volo sportivo verranno ridotte da 6 a 5 anni. Viene semplificata la procedura dell’obbligo di denuncia di detenzione dell’arma attraverso l’estensione delle modalità di invio della denuncia per via telematica, attraverso la posta elettronica certificata, in origine previsto solo per la Questura, anche per gli uffici locali di pubblica sicurezza e, qualora, manchino, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri.
E’ stato aumentato da 6 a 12 il numero massimo delle armi per uso sportivo detenibili in casa con denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza. Oltre tale limite è necessaria la licenza di collezione.
I privati e gli operatori economici che intendono effettuare operazioni di compravendita di armi per corrispondenza (con contratti stipulati a distanza), avranno l’obbligo di ritirare le armi acquistate solo presso un commerciante o intermediario di armi regolarmente autorizzato con licenza, mentre sarà la ditta incaricata al trasporto dell’arma acquistata a distanza ad avere l’obbligo di comunicare la spedizione all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente dove risiede l’interessato.
(Fonte: Questura di Treviso).
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