Quando arriva l’attesissimo e agognato giorno della liberazione, e cioè l’assemblea di condominio in cui finalmente ci si potrà liberare dal giogo stringente del temibile amministratore di turno, la tensione per il raggiungimento dell’obbiettivo è alle stelle.
I giorni precedenti all’evento sono stati un vero inferno: ricerche all’impazzata su internet per capire che maggioranze ci vogliono, mille dubbi che assalgono la mente, chiamate a più non posso a vicini che non si sapeva neanche di avere: tutto, per organizzare il colpo di stato! Quante notti insonni a contare e ricontare i millesimi per avere le maggioranze e pregare il signore che non ci sia nel gruppo un traditore … e poi che stress dover ripetere a tutti le valide motivazioni per cui l’amministratore va eliminato in favore di uno che, tutto sommato, vi sembra meno peggio … . Perché si sa’, con gli amministratori di condominio non c’è mai da fidarsi!
Ma Voi lo sapete quali sono le qualifiche che l’amministratore deve avere per poter svolgere la sua professione?
Prima della riforma della Legge 220/2012 non erano previste specifiche qualifiche per esercitare il ruolo di amministratore; La legge di riforma invece ha regolamentato il ruolo dell’amministratore stabilendo che possono esercitare l’incarico coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che hanno frequentato un corso di formazione professionale iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazioni condominiali. In modo un po’ curioso la riforma ha allo stesso tempo previsto che qualora a svolgere il ruolo di amministratore sia uno dei comproprietari dello stabile amministrato, questi due requisiti non siano necessari. Di fatto anche un proprietario può quindi svolgere il ruolo di amministratore, senza avere alcuna qualifica, anche se lo sconsigliamo tenuto conto di tutti gli adempimenti e le responsabilità che questo ruolo comporta.
Naturalmente non mancano le indicazioni relative al godimento dei diritti civili, all’assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina una pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque. Inoltre l’amministratore non può essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Il corso di formazione di base principalmente tratta temi di diritto e approfondisce gli articoli che nel codice civile trattano di condominio e comunione dei beni, ma non mancano spazi riservati all’economia e al fisco, alla sicurezza sul lavoro e negli edifici, infarinature impiantistiche, lezioni dedicate ai temi assicurativi e sempre più spesso le associazioni che tengono i corsi riservano anche delle lezioni alla parte psicologica del lavoro. Una parte non da sottovalutare considerato che l’amministratore svolge molto spesso un ruolo di mediatore fra le parti.
Per adempiere all’obbligo dell’aggiornamento professionale annuale, e dell’esame preparatorio iniziale, infatti, solitamente ci si riferisce alle associazioni di categoria. La più famosa è Anaci, ma nel tempo ne sono sorte molte altre come Anammi, Aiac, Acap, Sesamo etc etc. , tali associazioni forniscono i corsi di aggiornamento periodico e un valido supporto in caso di necessità di consulto. C’è da dire che molta attenzione viene riservata da tutte le associazioni alla deontologia professionale e cioè, parlando ai profani, all’attenzione per tutto quello che riguarda un comportamento di correttezza e trasparenza che il professionista deve tenere nell’esercizio del suo ruolo. Questo è molto importante e positivo soprattutto per combattere contro la convinzione generale che i primi amministratori al mondo siano stati il Gatto e la Volpe e da lì l’inevitabile discendenza.
(Fonte e foto: Follina Servizi).
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