Mobbing: come riconoscerlo nelle sue diverse manifestazioni secondo l’avvocato Francesca Bernardi

Francesca Bernardi

Che cos’è il “mobbing”? Individuare questo fenomeno è possibile e facile? In quante e in quali forme si può manifestare?

L’avvocato Francesca Bernardi spiega che cos’è il “mobbing” – Video di Arianna Ceschin

Si tratta di un termine che, nel tempo, è emerso con una frequenza maggiore, quando si parla in generale dell’ambito del lavoro e di tutte le sue complicazioni.

Sono quesiti per i quali non è così semplice trovare delle risposte come, al contrario, potrebbe sembrare. 

A tal proposito, a spiegare di cosa si tratta è stata l’avvocato Francesca Bernardi, professionista e legale dello studio Andreola di Farra di Soligo.

“Il mobbing presenta dei requisiti indispensabili, tali da renderlo un fenomeno riconoscibile – è la premessa fatta dal legale – Il primo è che consiste in una serie di comportamenti vessatori e persecutori, posti in essere dal datore di lavoro e/o dai colleghi: si tratta di atteggiamenti protratti nel tempo e con sistematicità“.

“La seconda caratteristica del mobbing è il concretizzarsi di un elemento lesivo della salute psicofisica e della personalità del dipendente – ha proseguito – Si manifesta, inoltre, un nesso di causalità tra i due requisiti citati”.

“Un’altra caratteristica che contraddistingue il fenomeno del mobbing è l’elemento psicologico: si tratta di una serie di atteggiamenti dal chiaro intento persecutorio e prevaricatore sulle persone”, ha spiegato.

Fatta questa prima distinzione, l’avvocato Bernardi ha chiarito che, quando si parla di mobbing, è bene sapere che ne esistono due tipologie diverse: il “mobbing verticale”, ovvero quello esercitato dal datore di lavoro sui dipendenti, e il “mobbing orizzontale”, quello messo in atto dai colleghi nei confronti di una o delle stesse persone.

Il “mobbing verticale” esercitato dal datore di lavoro

“Tali comportamenti vessatori possono avere una connotazione attiva e/o omissiva – ha chiarito l’avvocato Bernardi – In quest’ultimo caso possono ad esempio rientrare atteggiamenti che intendonoescludere un lavoratore dalle comunicazioni aziendali, dai progetti o da riunioni fatte per organizzare determinate iniziative: tutto per isolare una o più persone”.

“Esempi di atteggiamenti mobbizzanti con connotazione attiva, invece, possono essere lo spostare una persona continuamente da un posto all’altro, senza un’esigenza effettiva; altro esempio è l’ipotesi in cui le vengano date delle mansioni sempre inferiori o, al contrario, un carico di lavoro sempre di più esorbitante; la stessa persona diviene oggetto di una condotta diffamatoria; le vengono puntualmente negate richieste, ferie e permessi; il datore di lavoro rimprovera pubblicamente e ripetutamente il dipendente o il lavoratore. Questi sono gli atteggiamenti più diffusi, quando si parla di mobbing – ha chiarito – L’illecito si manifesta quando è sorretto dall’intento psicologico: si tratta di un dettaglio da tenere sempre presente”.

“Nei casi più gravi, a tali atteggiamenti possono anche seguire la minaccia di conseguenze ingiuste(ad esempio, ‘se non fai così, succede questo’) e persino la violenza sessuale (ad esempio, palpeggiamenti in varie condizioni) – ha aggiunto – Sicuramente il consiglio per un lavoratore che si senta vittima di mobbing è quello di rivolgersi a professionisti i quali, una volta analizzato il caso concreto, aiutino a capire se esso rientri in una delle categorie citate e, di conseguenza, indichino come agire e trovare una tutela. Sarà da verificare quale sia il danno biologico, morale ed esistenziale”.

La chiave è l’elemento psicologico dell’agente, che porta a un cambio della quotidianità di chi subisce determinati atteggiamenti – ha specificato – Allo stesso modo, però, se il datore di lavoro dà un’indicazione che non piace, non è detto che si tratti di mobbing: bisogna sempre verificare. Il mobbing non è un fenomeno semplice da provare, soprattutto dal punto di vista psicologico”.

L’evento lesivo subito dalla vittima è la conseguenza che ne deriva e che, in svariati casi, si manifesta con un cambio delle abitudini, come ha ribadito più volte l’avvocato.

“Ciò significa che, a una serie di comportamenti ostili, consegue la mortificazione morale della persona; l’emarginazione con effetto lesivo del benessere psicofisico e della sua personalità; un atteggiamento di carattere offensivo, denigratorio e dai contenuti vessatori nei confronti dei lavoratori, che si accompagna all’insinuare dei timori sul futuro professionale delle persone – ha spiegato l’avvocato – Sono atteggiamenti che rientrano all’interno di un disegno prevaricatore preordinato, con l’obiettivo di portare all’isolamento, demansionamento e schernimento di uno o più lavoratori”.

Il “mobbing orizzontale” tra colleghi

Qual è, invece, il “mobbing orizzontale”? Quello che si manifesta tra colleghi?

“Presuppone l’intento psicologico di isolare e screditare il collega, anche tramite vere e proprie campagne diffamatorie condotte, a tutti i livelli, sul luogo di lavoro – la risposta dell’avvocato Bernardi – Rientra nel mobbing orizzontale anche l’atto di organizzare riunioni e incontri tra colleghi, da cui vengono esclusi sempre la stessa o le stesse persone”.

Il legale ha fatto riferimento poi ancora al caso del/dei collega/colleghi che non parlino con la vittima di mobbing, ignorandola deliberatamente, o che la rendano oggetto di scherno, anche mediante l’utilizzo dei social network.

Il mobbing e il lavoro autonomo-Partite Iva

Parlando di mobbing l’avvocato Bernardi ha ritenuto utile fare una precisazione, considerata la complessità della questione.

Il legale, infatti, ha chiarito che, solitamente, quando si parla del tema si fa riferimento sempre alla categoria del rapporto di lavoro subordinato.

Cosa cambia, invece, per le Partite Iva e i lavoratori autonomi?

“Prima di procedere per il mobbing, è necessario valutare la possibilità di poter dimostrare che il regime di Partita Iva, in realtà, non era tale nel contesto di lavoro – ha spiegato – Una volta dimostrato questo aspetto, si può quindi procedere nel contestare il mobbing”.

“Chiaramente il tema del mobbing, in generale, è complesso – ha ribadito – Per questo motivo, il consiglio rimane sempre lo stesso: rivolgersi a un professionista, prima per verificare che si tratti effettivamente di mobbing e poi per capire come comportarsi e, soprattutto, come procedere e tutelarsi”.

(Foto e video: Qdpnews.it ©️ riproduzione riservata).
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