Il nuovo Codice della Strada spiegato dall’avvocato/5

L’avvocato Gabriele Traina

Proseguono gli approfondimenti di Qdpnews.it – Quotidiano del Piave sul nuovo Codice della Strada. Ecco il quinto, condotto dall’avvocato Gabriele Traina e incentrato sulle novità per i monopattini.

A quanto esposto verbalmente, che in ossequio alla concentrazione dei tempi spesso è limitativo della materia trattata, va affiancata una nota che per quanto anch’essa sintetica, avrà la funzione di richiamare la normativa nonché ripercorrere in maniera più “tecnica” e articolata quanto già esposto verbalmente.

Per quanto concerne i monopattini e le relative novità va precisato che la disciplina del monopattino non è contenuta nel codice della strada ma nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nel dicembre 2024 novellata.

Intanto: per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.(Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – art. 1, Decreto 18/08/2022)

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) assenza di posti a sedere;

c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;

d) segnalatore acustico;

e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti;

f) la marcatura ‘CE’ di cui alla direttiva 2006/42/CE.

Le novità legislative hanno interessato in particolare, ma non solo:

  1. le caratteristiche tecniche;
  2. la possibilità di circolare solo nei centri abitati;
  3. la riconoscibilità attraverso l’apposizione di un contrassegno di identificazione;
  4. l’obbligo di copertura assicurativa;
  5. l’obbligo di uso del casco per tutti a prescindere dall’età;
  6. le regole più stringenti per la sosta;
  7. le nuove regole per i gestori di servizi di noleggio.

In sintesi:

Punto 1. Le caratteristiche tecniche: si prevede che i monopattini debbano rispondere alle caratteristiche tecnico-costruttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato il 18 agosto 2022 che rimanda all’allegato 1 del decreto 4 giugno 2019 per l’elencazione dei componenti che costituiscono il monopattino. In particolare, con il decreto del 2022 si definiscono le caratteristiche tecniche alle quali i monopattini devono rispondere, che riguardano la potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, il diametro delle ruote, l’obbligo di munirsi di pneumatici e loro caratteristiche, il regolatore di velocità configurabile a 6 km/h e 20 km/h4, la massa e le dimensioni, la marcatura “CE”, l’impianto frenate su entrambe le ruote, il segnalatore acustico, gli indicatori luminosi di svolta, i dispositivi di illuminazione anteriore e posteriore, i catadiottri rossi posteriori e gialli laterali e le eventuali luci di arresto.

SI ricordi che il monopattino non ha posto a sedere.

Punto 2. La possibilità di circolare solo nei centri abitati: è stabilito il limite di circolazione dei monopattini alle sole strade urbane aventi limite di velocità non superiore a 50 km/h. Non sarà più possibile, quindi, circolare fuori dal centro abitato neanche sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi poste sulle strade extra urbane, in quanto gravate dal limite superiore ai 50 km/h.

Si ricordi che non è ammessa la circolazione contromano dei monopattini.

Punto 3. La riconoscibilità attraverso l’apposizione di un contrassegno di identificazione: viene introdotto l’obbligo per i proprietari dei monopattini di munirsi di un contrassegno di identificazione da apporre sugli stessi. Tuttavia si attende l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà stabilire le modalità di stampa del contrassegno da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pertanto, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni richiamate, gli obblighi relativi al contrassegno di identificazione non possono considerarsi vigenti.

In proposito, non si tratterà di un obbligo di immatricolazione dei monopattini, ma di una procedura che, attraverso la registrazione dei dati del contrassegno nell’archivio nazionale dei veicoli gestito dalla Motorizzazione, consente di individuare il proprietario e responsabile della circolazione del monopattino in cui il contrassegno stesso è applicato, quindi il contrassegno dobbiamo considerarlo personale.

Il contrassegno non è assimilabile alle targhe previste per i veicoli a motore, le cui caratteristiche e modalità di collocazione sono fissate per legge e, pertanto, non può essere applicata la relativa normativa ed infatti, la sul contrassegno prevede soltanto che il contrassegno debba essere presente ed esposto in modo visibile.

Invece è previsto l’obbligo di comunicare il cambio di residenza o di sede del titolare del contrassegno eppertanto in caso di persona fisica l’aggiornamento della residenza avviene in modo automatico, attraverso la comunicazione tra l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e la Motorizzazione. Nel caso di persone giuridiche, il cambio di sede deve essere richiesto direttamente dai soggetti interessati entro 30 giorni presso gli Uffici della Motorizzazione.

Punto 4. L’obbligo di copertura assicurativa: viene previso l’obbligo di copertura assicurativa per la circolazione dei monopattini. La norma richiama espressamente la responsabilità civile verso terzi per la circolazione dei veicoli, in quanto rimanda all’art. 2054 del codice civile. La norma fa rinvio anche al titolo X del decreto legislativo 209/2005 (Codice per le Assicurazioni Private – CAP), proprio al fine di chiarire che la copertura assicurativa per i monopattini è quella relativa ai veicoli.

È opportuno evidenziare che l’espresso richiamo alle disposizioni del titolo X del CAP presuppone che l’assicurazione RCA sia legata ad uno specifico veicolo che deve essere univocamente identificato. Di conseguenza, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, si ritiene che l’obbligo assicurativo sia subordinato al possesso del contrassegno identificativo del monopattino, che determinerà detta univocità, cioè coincidenza assicurazione e proprietario-monopattino, considerato che il contrassegno non costituisce immatricolazione.

Punto 5. l’obbligo di uso del casco per tutti a prescindere dall’età: la norma estende l’obbligo del casco a tutti i conducenti di monopattini, a prescindere dall’età. Il fatto che la norma parli del solo conducente non deve fuorviare, poichè il passeggero qualora rinvenuto sul monopattino non sarà sanzionato per il mancato utilizzo del caso ma vi sarà la sanzione per aver violato la norma che impone di non trasportare persone o animali sul monopattino. Non dovrà trarre in inganno il fatto che ora il monopattino essendo provvisto di assicurazione permetta anche di trasportare terzi, poiché essendo vietato il trasporto, a differenza dei veicoli, l’assicurazione non sarà tenuta, salvo clausole particolari, a risarcire il trasportato, essendone vietato il trasporto.

Punto 6. le regole più stringenti per la sosta: si conferma il divieto di sosta sui marciapiedi, prevedendo una deroga per le aree individuate dai comuni. Infatti, attraverso la modifica vengono fissati i parametri ai fini dell’individuazione delle aree sui marciapiedi dove consentire la sosta. Per poter beneficiare di tale deroga, i marciapiedi devono avere dimensioni e caratteristiche che consentano la sosta dei monopattini in modo tale da assicurare la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone disabili nella porzione libera.

Inoltre, le aree dove è consentita la sosta sui marciapiedi devono essere individuate da apposita segnaletica, ad eccezione dei casi in cui le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito del comune. La sosta sui marciapiedi fuori dalle aree previste comporta l’applicazione di una sanzione che rimandando all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 158, comma 5, cds prevista per i ciclomotori e i motocicli, escludendo la possibilità di rimozione. Infatti, il divieto di sosta degli altri veicoli sui marciapiedi è previsto dall’art. 158, comma 1, lettera h), cds per la quale è, invece, prevista la rimozione.

Punto 7. le nuove regole per i gestori di servizi di noleggio: intanto va detto che i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating (servizio di noleggio a flusso libero, nel quale l’utente può lasciare il mezzo noleggiato dove preferisce), possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione; qualora si prevedano limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, si deve prevedere anche l’obbligo per i gestori dei servizi di noleggio del monopattino di munire i monopattini di sistemi automatici che impediscano il funzionamento degli stessi al di fuori di tali aree.

Se qualcuno possa interessare, con una serie di rimandi, troviamo i componenti che costituiscono un monopattino: secondo l’allegato 1 del decreto 4 giugno 2019, richiamato dall’art. 1 del decreto 18 agosto 2022, i componenti che costituiscono i monopattini sono: 1. Manico, 2. Leva del freno, 3. Acceleratore, 4. Display di controllo, 5. Manubrio, 6. Cavo elettrico o freno, 7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio, 8. Piantone dello sterzo, 9. Head tube (collegamento forcella-telaio), 10. Forcella anteriore, 11. Ruote (2 ruote), 12. Telaio, 13. Pedana, 14. Forcella posteriore, 15. Gruppo di frenatura principale, 16. Motore, 17. Trasmissione, 18. Batteria.

(Autore: Redazione di Qdpnews.it)
(Foto e video: Matteo De Noni)
(Articolo, foto e video di proprietà di Dplay Srl)
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