Il nuovo Codice della Strada spiegato dall’avvocato

Ha fatto molto parlare – e a tratti discutere – l’entrata in vigore, in tutta Italia, del nuovo Codice della Strada. Più severo? Più giusto? Più moderno? Più “repressivo”? In tanti hanno detto la loro. Qdpnews.it – Quotidiano del Piave ha chiesto agli avvocati Gabriele Traina e Alessandro Pierobon di spiegare in parole il più semplici possibile le novità introdotte dal Codice sulle strade italiane. Una serie di approfondimenti iniziata con l’avvocato Traina e che prosegue oggi con l’avvocato Pierobon. Buona lettura.

“Che cosa cambia con la riforma del C.d.S. in ordine alla guida in stato di ebrezza?
Sgombriamo subito il campo da allarmismi ingiustificati e narrazioni fantasiose.
L’apparato sanzionatorio, con la legge n. 177/2024, rimane sostanzialmente invariato rispetto alla precedente normativa. Le fasce di punibilità (in base alla presenza di alcol/ gl nel sangue) rimangono invariate.

La ratio sottesa al presente articolo è quella di sanzionare con maggior severità i cosiddetti “recidivi”, ossia coloro che abbiano già riportato infrazioni al C.d.S.
Le modifiche dell’art. 186 riguardano esclusivamente la disciplina dello strumento dell’alcolock, che deve essere letta alla luce delle modifiche che hanno interessato l’art. 125 C.d.S.. Il nuovo comma 9-ter prevede l’apposizione sulla patente italiana del conducente condannato per guida in stato di ebrezza alcolica, dei codici unionali relativi alla “Limitazione dell’uso” nr. 6880 e 6981, di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/126/CE.
Sebbene il comma 9-ter preveda che l’apposizione dei codici discenda dalla condanna per i reati di cui al comma 2, lett. b) e c), la concreta apposizione degli stessi è disposta all’esito della visita di revisione della patente ai sensi dell’art. 128 C.d.S., disposta dal Prefetto competente dopo la sentenza di condanna stessa.
Le prescrizioni dei codici unionali, secondo quanto indicato dalla norma, devono avere durata non inferiore a 2 anni per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera b), e di 3 anni per l’ipotesi di cui alla lettera c). La durata stabilita nella misura minima dalla norma può anche essere prolungata in occasione del rinnovo di validità della patente da parte della Commissione Medica Locale, qualora vengano riscontrate condizioni tali da renderlo necessario a giudizio della Commissione stessa.

Il comma 9-ter stabilisce in modo generico che le prescrizioni abbiano decorrenza dalla
restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. Si ritiene che la norma debba essere letta nel senso che la sentenza deve essere definitiva, in quanto, secondo il contenuto dell’art. 224 C.d.S., la comunicazione della condanna da parte del Tribunale al Prefetto avviene solo quando la stessa sentenza è divenuta irrevocabile. Per espressa previsione normativa, la durata delle prescrizioni dei codici unionali 68 e 69 decorre dal momento in cui viene restituita la patente al titolare dopo la sentenza di condanna, cioè da quando sono cessati gli effetti sospensivi conseguenti agli illeciti previsti dall’art. 186. Pertanto, qualora dopo la sentenza di condanna l’interessato non debba scontare altro periodo di sospensione della patente, le prescrizioni vanno applicate immediatamente.
Il nuovo comma 9-quater introduce aggravanti nei confronti dei conducenti autori degli illeciti di guida in stato di ebbrezza, prevedendo l’aumento di un terzo delle sanzioni qualora gli stessi siano titolari di una patente italiana sulla quale siano stati apposti i codici 68 e 69 a seguito di precedente condanna. Le medesime sanzioni delle lett. a), b) e c) del comma 2 sono, invece, raddoppiate per il conducente titolare di patente italiana con i codici 68 e 69 apposti a seguito di precedente condanna che guida in stato di ebbrezza un veicolo con dispositivo alcolock alterato o, manomesso, ovvero con i sigilli rimossi o manomessi. In tali ultimi casi, le sanzioni dell’art. 186 possono concorrere con le sanzioni dell’art. 125, comma 3-quater, ultimo periodo.
L’efficacia delle nuove disposizioni relative all’alcolock è subordinata all’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno installare il dispositivo stesso.

Come indicato nel commento all’art. 125, l’emanazione del predetto decreto condiziona
l’applicazione delle sanzioni con specifico riferimento alla violazione delle prescrizioni del codice 69.
Pertanto, non potranno trovare immediata applicazione le aggravanti previste dal comma 9-quater, secondo periodo perché riferite al dispositivo alcolock.
Troveranno, invece, immediata applicazione le aggravanti introdotte dal comma 9-quater, primo periodo nei confronti del conducente titolare di patente di guida italiana sulla quale sono stati apposti i codici unionali 68 e 69 a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica.
Si sottolinea che in presenza di più di una ipotesi di maggiorazione della sanzione prevista dal comma 286, la sanzione amministrativa pecuniaria che dovrà essere corrisposta dal trasgressore deve essere calcolata applicando le singole maggiorazioni sull’importo previsto per la sanzione base.
Quindi, ad esempio, in caso di conducente in stato di ebbrezza che ha provocato un incidente stradale e che è titolare di patente sulla quale sono stati apposti i codici unionali 68 e 69, l’importo dovuto dal trasgressore corrisponderà al raddoppio della sanzione base, alla quale andrà aggiunto l’aumento di 1/3 sempre della sanzione base92.
Si sottolinea, inoltre, che l’aumento di 1/3 previsto dal comma 9-quater, primo periodo e il
raddoppio previsto dal comma 9-quater, secondo periodo non possono concorrere. Il primo si applica da solo al conducente in stato di ebbrezza che è stato precedentemente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza e che ha sulla patente i codici 68 e 69. Il secondo si applica da solo al conducente in stato di ebbrezza che è stato precedentemente condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza e che ha sulla patente i codici 68 e 69, se l’alcolock è alterato o manomesso o con i sigilli alterati o rimossi.

Riassumendo:
per i soli titolari di patente italiana con codici 68 e 69 applicati congiuntamente a seguito di sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza:
– la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 è punita con le sanzioni previste a seconda dei casi dall’art. 186, comma 2, lett. a) b) o c), aumentate di 1/3. Se il conducente rientra in una delle categorie di cui all’art. 186-bis comma 1, il già menzionato aumento si applica sulle sanzioni calcolate ai sensi dell’art. 186-bis, comma 3;
– la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 di un veicolo con alcolock alterato o manomesso o con dispositivi rimossi o manomessi è punita con le sanzioni raddoppiate previste a seconda dei casi dall’art. 186, comma 2, lett. a) b) o c), a cui si aggiungono le sanzioni dell’art. 125, commi 3 e 5, anch’esse raddoppiate. Se il conducente rientra in una delle categorie di cui all’art. 186-bis comma 1, il già menzionato aumento si applica sulle sanzioni calcolate ai sensi dell’art. 186-bis, comma 3″.

(Autore: redazione di Qdpnews.it)
(Foto e video: Matteo De Noni)
(Articolo, foto e video di proprietà di Dplay Srl)
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