Ha fatto molto parlare – e a tratti discutere – l’entrata in vigore, in tutta Italia, del nuovo Codice della Strada. Più severo? Più giusto? Più moderno? Più “repressivo”? In tanti hanno detto la loro. Qdpnews.it – Quotidiano del Piave ha chiesto agli avvocati Gabriele Traina e Alessandro Pierobon di spiegare in parole il più semplici possibile le novità introdotte dal Codice sulle strade italiane. Una serie di approfondimenti che inizia oggi. Buona lettura.
Comma 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Qual è la portata di tale modifica dal punto di vista dell’accertamento della contravvenzione penale in parola?
Diversamente dalla precedente fattispecie che richiedeva la sussistenza di due concorrenti elementi perché sussistesse il reato, ossia l’assunzione della sostanza e l’alterazione psico-fisica da questa derivante, ora viceversa è sufficiente acquisire unicamente la prova dell’assunzione della sostanza prima della guida.
Diversamente dall’art. 186 che disciplina il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol che prevede diverse soglie di concentrazione alcolica, sia per far scattare la punibilità che poi per graduare le conseguenze punitive, né prima né ora per il reato in parola si richiede un limite quantitativo di sostanza presente nel conducente.
Va subito per completezza detto che “lo stato di alterazione psico fisica” seppur espunto dall’art. 187 in parola tuttavia permane in altre fattispecie costituenti reato. Infatti, lo stato di alterazione è, invece, rimasto quale elemento costitutivo della fattispecie quando la guida dopo aver assunto stupefacenti costituisce presupposto di incidenti gravi, integrando una circostanza aggravante del reato di omicidio stradale, di cui all’art. 589-bis cp e del reato di lesioni personali stradali, di cui all’art. 590-bis cp.
Dunque in caso di omicidio stradale e lesioni gravi e gravissime perché sussista l’aggravante della guida alterata, si dovrà provare che non solo vi sia stata l’assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa ma anche che la stessa aveva “alterato” il conducente.
Ricordiamo che come prima della novella legislativa, all’esito della condanna per il reato di guida alterata, viene disposta la confisca del veicolo condotto di proprietà del conducente, ed in caso di incidente scatta anche la revoca della patente, oltre alla sospensione della patente nei casi al di fuori dell’incidente, quest’ultima disposta anche in via cautelare come si vedrà nel prosieguo.
Come si accerta l’assunzione di sostanze prima della guida?
Rapidamente, uno sguardo ai nuovi commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5 dell’art. 187, che consistono,
sostanzialmente, in accertamenti analitici di secondo livello su liquidi biologici, da eseguire presso determinate strutture indicate dalla norma. Ma per effettuare tali accertamenti “urgenti” a mente del codice di procedura penale, serve un presupposto che può essere alternativamente uno dei tre seguenti, previsti dallo stesso articolo:
La positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive anche mediante l’uso di strumenti di screening portatili.
Il ragionevole motivo (non dubbio) di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto della sostanza.
il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la prestazione di cure mediche ospedaliere.
In sintesi, il più delle volte vi è un primo accertamento con strumenti di screening portabili e non invasivo, ed un secondo più approfondito.
Il secondo accertamento su cosa si effettua?
L’accertamento di tipo analitico o di secondo livello, per espressa previsione dei commi 2-bis e 3, può essere eseguito su campioni di fluido del cavo orale prelevati su strada, anche in caso di incidente, dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, cds (gli organi di polizia stradale potranno effettuare il prelievo con le modalità che verranno disciplinate da un regolamento di concerto tra ministero salute e interno che attualmente non c’è quindi si proseguirà con l’intervento di personale sanitario di strutture fisse o mobili afferenti agli organi di polizia stradale o di strutture pubbliche o private accreditate); campioni di liquidi biologici prelevati in strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai predetti organi di polizia stradale o presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
Nell’attesa degli esiti degli accertamenti di secondo livello, nella circostanza che sia
stato possibile eseguirli, cosa succede alla patente?
Premesso che al conducente viene inibita immediatamente la guida ed il veicolo o viene condotto da altro soggetto o portata nel luogo indicato dal conducente oppure in autorimessa (a spese del conducente), vi sono però delle “misure cautelari” adottate direttamente dalla polizia stradale nell’ipotesi in cui siano stati prelevati campioni di liquidi biologici quando l’esito di tali accertamenti analitici di secondo livello non sia immediatamente disponibile e consistono nel ritiro della patente di guida disposto fino all’esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e presuppone la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening.
In quel periodo di “ritiro” il conducente non può guidare, pena la revoca della patente.
Cosa accade se gli esiti degli esami di secondo livello danno esito positivo?
In questo caso il Prefetto dispone che il conducente titolare di patente (per chi non ha la patente ma abbia condotto il veicolo nella stessa situazione scattano delle altre misure pro futuro legate al conseguimento della patente di guida) si sottoponga, entro sessanta giorni, alla visita medica di revisione per l’accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici per la guida e con il medesimo atto, la patente viene cautelarmente sospesa fino all’esito favorevole dell’esame di revisione, secondo quanto previsto dallo stesso comma 6 dell’art. 187. L’esito sfavorevole della visita che attesti l’inidoneità alla guida comporta sempre la revoca della patente posseduta con conseguente impossibilità di conseguirne una nuova prima che siano decorsi tre anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
Viceversa, l’esito favorevole della visita medica, e quindi permangano i requisiti psico-fisici per la guida, determina una riduzione della validità naturale della patente con scadenze predeterminate: non superiore ad un anno dopo la prima visita, non superiore a tre anni dopo la seconda visita e non superiore a cinque anni dopo le visite successive.
Se per qualche motivo non si può procedere ad effettuare gli esami di secondo
livello e si è risultati positivi a quelli qualitativi e non invasivi?
Nei casi di positività agli accertamenti preliminari qualitativi con dispositivi di screening ma senza lo svolgimento degli esami di secondo livello, vi è l’obbligo per il conducente titolare di patente di sottoporsi alla visita medica di revisione, disposta dal Prefetto per accertare se permangano o meno requisiti psicofisici essenziali per la guida.
Dunque il conducente ha l’obbligo di sottoporsi alla visita presso la commissione medica locale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento del Prefetto e, in mancanza, sarà sottoposto alla misura cautelare della sospensione della patente a tempo indeterminato fino all’esito favorevole della visita ma se l’esito fosse sfavorevole attestando quindi l’inidoneità alla guida la conseguenza sarà la revoca della patente per tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
Nel caso in cui, all’esito della visita medica di revisione, il conducente sia ritenuto idoneo alla guida la validità della patente riprende la sua naturale durata.
(Autore: redazione di Qdpnews.it)
(Foto e video: Matteo De Noni)
(Articolo, foto e video di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata