Proseguono gli approfondimenti di Qdpnews.it – Quotidiano del Piave sul
nuovo Codice della Strada. Ecco il sesto, condotto dall’avvocato
Alessandro Pierobon e incentrato sulle novità relative a parcheggi a pagamento e tutela dei ciclisti.
PARCHEGGI A PAGAMENTO
ART. 7 comma 14 e seguenti C.d.S.
Oggi esaminiamo la nuova regolamentazione dei parcheggi a pagamento oggetto di una nuova ed incisiva novellazione cui prestare attenzione per non incorrere in spiacevoli e costose “sorprese”.
La nuova disciplina, infatti, oltre a fugare ogni dubbio riguardo alla competenza dei Comuni a stabilire le fasce di sosta laterale ed i parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di un importo predeterminato, viene completamente riconfigurato l’impianto sanzionatorio in ordine alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato pagamento o di pagamento insufficiente rispetto alla tariffa prevista.
In caso di mancato versamento della tariffa prevista per la sosta, verrà applicata una sanzione pecuniaria da € 42,00 ad € 173,00, alla quale andrà ad aggiungersi una maggiorazione pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui viene accertata la violazione.
Nel caso di pagamento insufficiente non è prevista alcuna sanzione entro il 10% del tempo per cui è stata pagata, vige quindi una tolleranza, mentre se l’accertamento della violazione avviene tra l’oltre 10% ed entro il 50% del tempo in cui è stata versata la tariffa, verrà applicata una sanzione da € 21,00 ad € 86,50, che si incrementa da € 42,00 ad € 173,00 qualora la soglia del 50% sia stata superata.
Ovviamente anche in queste due fattispecie la sanzione pecuniaria prevista andrà maggiorata dell’importo corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno in cui avviene l’accertamento.
Inoltre, se la sosta, oltre ad essere tariffata, è anche limitata nel tempo, il legislatore ha previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 26,00 ad € 102,00, evidenziando che qualora la violazione dovesse protrarsi nel tempo, l’importo da pagare dovrà essere calcolato moltiplicando gli importi originari per il numero intero di periodi di tempo massimi consentiti, compresi nel tempo intercorso dall’inizio della sosta fino al momento dell’accertamento, comunque sino ad un importo massimo pari al quadruplo degli importi previsti.
Da notare come tale previsione sanzionatoria di sosta consentita limitata nel tempo sia applicabile anche nei casi in cui la sosta non è assoggettata al pagamento di una tariffa, ma è subordinata all’indicazione dell’inizio di durata della sosta (il cosiddetto disco orario).
TUTELA DEI CICLISTI
ART. 145 e 148 Cd.S.
Con la modifica del comma 4-bis vengono ridefinite le regole relative alla precedenza nei confronti dei ciclisti che circolano sulle strade urbane ciclabili. Con la nuova formulazione è stata eliminata la priorità che avevano i ciclisti rispetto ai conducenti di altri veicoli quando transitano sulle predette strade, richiamando per questi ultimi le regole ordinarie relative alla precedenza. Si prevede, infatti, che i conducenti di veicoli diversi dai velocipedi autorizzati al transito nelle strade urbane ciclabili devono prestare massima attenzione ai pedoni ed ai ciclisti in transito. Anche con la modifica del comma 4-ter si ridefiniscono le regole relative alla precedenza nei confronti dei ciclisti. La nuova formulazione introduce l’obbligo di dare la precedenza agli stessi quando circolano sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua.
La modifica del comma 7 deve essere letta nel contesto generale delle modifiche in tema di passaggi a livello (Vedi artt. 25, 40, 44 e 147). Il divieto di impegnare l’area del passaggio a livello è stato inserito nel comma 4 dell’art. 147, il cui contenuto deve essere tenuto in considerazione anche per i relativi aspetti sanzionatori. Con la modifica del comma 9-bis vengono ridefinite le regole relative al sorpasso dei velocipedi da parte dei conducenti di autoveicoli. Pur rimanendo sostanzialmente inalterato, con la modifica in esame l’obbligo di usare la massima prudenza nell’esecuzione del sorpasso è stato ulteriormente rafforzato, essendo stato esteso alla circolazione su tutte le strade e non solo su quelle urbane ciclabili come prevedeva la precedente formulazione. Inoltre, viene previsto che, laddove le condizioni della strada lo consentano, la distanza laterale durante la fase di sorpasso sia di almeno di 1,5 metri., punendo la violazione di tale precetto con una sanzione da € 167,00 ad € 665,00.
Sebbene l’intento tutelante, nei confronti dei ciclisti, del legislatore sia stato palesato con questa norma, l’aggiunta dell’inciso “ove le condizioni della strada lo consentano” è già oggetto di critiche in quanto foriero di un probabilissimo futuro contenzioso.
Non si può non concordare con tali criticità atteso che l’introduzione di un elemento di soggettività (chi e come si stabilisce l’esatto rispetto della distanza di m 1,5?) mal si accompagna con la necessità di sicurezza sia da parte di chi controlla sia da parte degli automobilisti.
(Autore: Redazione di Qdpnews.it)
(Foto e video: Matteo De Noni)
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