Proseguono gli approfondimenti di Qdpnews.it – Quotidiano del Piave sul nuovo Codice della Strada. Ecco il terzo, condotto dall’avvocato Gabriele Traina e incentrato sulla revisione.
“A quanto esposto verbalmente, che in ossequio alla concentrazione dei tempi spesso è limitativo della materia trattata, va affiancata una nota che per quanto anch’essa sintetica, avrà la funzione di richiamare la normativa nonché ripercorrere in maniera più “tecnica” e articolata quanto già esposto verbalmente.
Avendo fatto riferimento più volte all’istituto della revisione della patente di guida si ritiene opportuno dedicare uno spazio all’istituto della revisione come disciplinato dal CdS riportando gli stralci di interesse.
Innanzitutto, la revisione della patente di guida integra un provvedimento ampiamente discrezionale, avente funzione non già sanzionatoria bensì preventiva e cautelare, che viene adottato per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, essendo preordinato ad accertare se il conducente sia ancora idoneo alla guida degli autoveicoli.
Va premesso che la revisione della patente può essere disposta solo in presenza di eventi verificatisi successivamente al suo conseguimento, che facciano sorgere dubbi sul permanere, in capo al titolare di patente, della prescritta idoneità fisica, psichica o tecnica. In particolare, con riguardo all’idoneità tecnica, si deve trattare di condotte di guida, successive al rilascio del titolo, tali da legittimare dubbi sul perdurante possesso, da parte del titolare, delle abilità necessarie alla conduzione di veicoli senza creare pericoli per la circolazione.
Nel dettaglio l’articolo 128 così dispone:
Art. 128 Revisione della patente di guida
Comma 1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
Il comma in esame indica chi possa richiedere la revisione, nei confronti di chi e in cosa consiste la revisione.
- La richiedono due soggetti in particolare: 1) Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri quella che chiamiamo motorizzazione civile che prima si chiamavano uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e che nel parlato indichiamo come “motorizzazione”; 2) il Prefetto nei casi di violazione dell’art. 186 e 187 del CdS, ovvero la guida in stato di ebbrezza e la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
- La revisione viene chiesta nei confronti di quei titolari di patente nei confronti dei quali si dubiti della persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica: 1) la prima circostanza afferisce alla persona in quanto tale: mente e corpo; 2) la seconda attiene alla conoscenza tecnica per poter condurre il veicolo: regole di guida discendenti dal codice della strada.
- La revisione consiste in due esami che non devono per forza concorrere insieme: 1) visita medica presso la commissione provinciale; 2) esame teorico pratico per conseguire la patente.
Chiarito questo, non tutti sanno che si può essere sottoposti a revisione in altri casi che possono prescindere dalla circolazione stradale e su segnalazione di altri soggetti.
Comma 1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.
Tale circostanza esula completamente dalla circolazione stradale mentre il seguente comma indica un’ipotesi frequente e che presuppone la circolazione stradale.
Mentre il seguente comma è squisitamente attinente alla circolazione stradale.
Comma 1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Ciò significa che in caso di incidente e si venga sanzionati per una violazione del codice della strada che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente la revisione scatterà automaticamente stante la dizione dell’articolo che inizia proprio con “è sempre disposta la revisione”. Nel caso di incidente senza violazione di norme che non comportino la sanzione accessoria della sospensione non scatterà la revisione, salvo non emerga dalla condotta di guida il dubbio della sussistenza dei requisiti dell’idoneità tecnica.
Il comma seguente riguarda il minorenne a prescindere dalla causazione di un incidente.
Comma 1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il successivo comma è quello forse meno conosciuto ma che incide non poco nella vita quotidiana.
Comma 1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
Ciò significa che i medici della commissione medica qualora svolgano degli accertamenti per altri motivi, ad esempio per accertare un’invalidità, sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici come previsto dal richiamo al comma 1 bis.
Il che significa che si può essere sottoposti ad una revisione della patente anche per motivi che prescindono dalla guida dei veicoli. Si pensi a coloro che per motivi sanitari assumano farmaci che possano incidere sul sistema nervoso (antidepressivi e anche antiepilettici ad es.) con la conseguenza che la patente potrà essere sospesa o revocata sempre che emerga la possibilità che tale farmaco alteri la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.
Ad essere ancor più precisi, si dovrà guardare al regolamento di attuazione del CdS, il D.P.R. n. 495 del 1995 ed in particolare all’art. 320 che rinvia all’Appendice II al Titolo IV per l’individuazione di malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del titolo, tra cui compaiono: diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso.
Infine, il successivo comma solo su determinati soggetti.
Comma 1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Tra le sanzioni di cui all’art. 75 val la pena ricordare proprio la sospensione della patente di guida e conseguentemente l’intervento prefettizio con la revisione. Intervento del Prefetto non previsto dal Codice della Strada ma da altro testo legislativo”.
Avv. Gabriele Traina
(Autore: Redazione di Qdpnews.it)
(Foto e video: Matteo De Noni)
(Articolo, foto e video di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata