Misure per la famiglia nel D.D.L. Bilancio 2025

Cominciano a delinearsi le misure del Governo nel D.D.L. Bilancio; dopo la diffusione del testo, si possono tracciare le principali novità contenute sulla famiglia.

Ad occuparsi delle misure in materia di famiglia è il Capo II del D.D.L. In maniera specifica, abbiamo le seguenti novità previste e contenute negli artt. da 31 a 38.

Bonus nuove nascite: viene riconosciuto un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2025, esente ai fini fiscali, erogato dall’Inps, in favore dei residenti in Italia con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Nell’ISEE non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale.

Esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus nido: escluse le erogazioni relative all’Assegno unico e universale dalla determinazione del valore ISEE utile ai fini dell’accesso al Bonus asilo nido di cui all’art. 1, c. 355 della legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).

Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido: per i nuovi nati dal 2024, con nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, il Bonus asilo nido ha un importo massimo di 3.600 euro (maggiorazione di 2.100 euro), indipendentemente dal fatto che nel nucleo sia già presente un figlio di età inferiore a 10 anni. Viene meno, pertanto, retroattivamente, tale ultimo requisito previsto dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).

Misure in materia di congedi parentali: incremento a regime, dal 2025, dell’indennità per congedo parentale fino al 6° anno di vita del figlio per un mese ulteriore al primo, all’80% della retribuzione (in luogo dell’80%-60% che si sarebbe applicato dal 2025 e introduzione di un ulteriore mese all’80%).

Quindi, abbiamo la seguente configurazione:

Fino al 12° anno di vita del figlio: indennità al 30% per 3 mesi a ciascun genitore

Fino al 6° di vita del figlio:

– elevata in alternativa tra genitori all’80% per 2 mesi;

– e per 1 ulteriore mese all’80%.

Previsto, poi, un ulteriore congedo di 3 mesi al 30% in alternativa tra i genitori.

Al genitore solo spetta indennità 30% per 9 mesi e, in caso di affidamento esclusivo, spetta l’intero periodo di congedo.

Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri: esonero contributivo parziale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, per le lavoratrici dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli, fino al 10° anno del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di 3 o più figli, fino al 18° anno del figlio più piccolo, con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua. Sono escluse le lavoratrici domestiche ed è previsto un decreto ministeriale attuativo.

Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero totale lavoratrici madri previsto dalla legge Bilancio 2024, a decorrere dal 2025 per le dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli.

Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità: ai fini della sperimentazione della riforma della disabilità di cui al D.Lgs. 62/2024, in attesa della conclusione procedure di reclutamento del personale (1.069 medici, 142 funzionari e 920 operatori sanitari) autorizza l’Inps a conferire incarichi a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, anche su base convenzionale con le ASL, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il 2025.

Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per adeguamento dei locali e strumentazione per le visite, avendo accertato la difficoltà di individuare strutture immobiliari idonee allo scopo.

Autore: Aldo Forte – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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