Bonus Natale: arrivano le FAQ del MEF

Con la recente pubblicazione del D.L. 167/2024 il bonus Natale interessa una platea molto più ampia di utenti. Con la pubblicazione di 24 Faq, il Ministero dell’Economia e della Finanza interviene sul tema, con specifica attenzione ai lavoratori della Pubblica Amministrazione.

In base alle attuali previsioni normative, il diritto al beneficio sussiste nell’ipotesi in cui siano presenti, congiuntamente, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, almeno 1 figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico e l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all’art. 49 D.P.R. 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell’anno, per tali redditi ai sensi dell’art. 13, c. 1, del Tuir.

In base alle Faq pubblicate dal MEF, rileva che il limite di 28.000 euro è relativo al reddito complessivo del singolo lavoratore (e non del nucleo), con espressa esclusione dei soggetti titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; l’erogazione avverrà solo su presentazione di richiesta del lavoratore (non vige il principio di automaticità) e, nel caso dei lavoratori pubblici, è stata istituita un’apposita funzionalità self service presente nell’Area personale dell’Amministrato, nel menù “Servizi” sotto l’ambito “Stipendiali”; nello specifico caso dei lavoratori della P.A., il termine ultimo di presentazione della richiesta è fissato nel 22.11.2024 e il bonus verrà erogato nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.

Proseguendo nell’analisi delle Faq, rileva che l’indennità è rapportata al periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024, con riferimento al numero di giorni di detrazione fiscale che hanno determinato l’imposta durante l’anno fiscale; pertanto, il lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali, e l’indennità cosi quantificata non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

Con attenzione ai lavoratori conviventi, secondo l’art. 2, c. 1 D.L. 167/2024, per richiedere il bonus è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Se anche il convivente è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto. Si precisa che per “convivente” si intendono i conviventi di fatto, a norma dell’art. 1, cc. 36 e 37 L. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, c. 1, lett. b) del regolamento di cui al D.P.R. 30.05.1989, n. 223: da ciò ne deriva che, qualora non sia presente un convivente di fatto, ma vi sia solo la condivisione della residenza, entrambi i genitori potranno richiedere il bonus.

Parimenti, la norma non prevede esclusioni per i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, fermi restando gli altri requisiti per richiedere l’indennità, che potranno accedere entrambi al bonus. Si ricorda, inoltre, che anche il lavoratore parte di un’unione civile potrà accedere al bonus, come espressamente previsto dalla norma, con attenzione al fatto che solo 1 dei 2 genitori potrà accedere al bonus.

In un passaggio successivo, le Faq specificano che la fruizione dell’assegno unico e universale per i figli a carico non osta a quella del bonus Natale, così come il requisito per poter accedere al bonus consiste nella presenza, nel nucleo familiare, di 1 figlio che risulti fiscalmente a carico, ex art. 13 del Tuir, indipendentemente dalla percezione dell’AUU da parte del lavoratore richiedente.

Da ultimo, le Faq ricordano che, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato); inoltre, in caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta, mentre nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro.

In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall’ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all’ultimo rapporto di lavoro.

Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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