Dal 1.10.2024, la patente a crediti sarà obbligatoria per operare nei cantieri temporanei o mobili. Di seguito si analizzano le modalità di presentazione della domanda e i contenuti informativi.
Il 20.09.2024, nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Regolamento sull’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti a presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 9.04.2008, n. 81;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente (Durf);
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/20000. Mentre il possesso di cui alle lett. b), d) ed f) è attestato attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è consentita l’esecuzione dell’attività lavorativa. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi i soggetti di cui all’art. 1 L. 11.01.1979, n. 12.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il medesimo portale l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare l’istanza secondo le modalità sopra previste per la generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione Europea sono, invece, tenuti a presentare, tramite il portale, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda secondo le modalità sopra previste per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi.
La patente è revocata se è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità delle dichiarazioni rese; dopo 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Per quello che attiene ai contenuti informativi della patente, nel portale sono disponibili le seguenti informazioni:
– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
– dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
– data di rilascio e numero della patente;
– punteggio attribuito al momento del rilascio;
– punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
– eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’art. 27, c. 8 del TUSL;
– eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, c. 6 del TUSL.
Queste informazioni saranno conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione sul portale.
Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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