Con l’ordinanza n. 12790/2024 la Corte di Cassazione stabilisce che non spetta la retribuzione al lavoratore che rifiuta le attività formative in materia di salute e sicurezza, anche se organizzate al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.
La Corte di Cassazione torna sul tema dell’obbligatorietà di frequentare i corsi di formazione per la salute e sicurezza, ex art. 37 D.Lgs. 81/2008, confermando la responsabilità in capo ai lavoratori per la corretta gestione delle misure in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro.
Con l’ordinanza 10.05.2024, n. 12790 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato che il lavoratore è sempre tenuto a frequentare i corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro, anche qualora siano programmati in un orario lavorativo differente rispetto a quello ordinariamente rispettato dal lavoratore, ma che sia, comunque, esigibile dal datore di lavoro come orario di lavoro straordinario; in questo caso il rifiuto posto dal lavoratore deve infatti ritenersi illegittimo.
La decisione presa dalla Corte deriva dall’interpretazione dei contenuti dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, secondo cui “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” e da quelli dell’art. 1, c. 2 D.Lgs. 66/2003 secondo cui “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Confermando quanto già emerso in sede di Appello, la Cassazione ha specificato come la nozione di orario di lavoro abbia un significato ampio, che ricomprende anche i periodi in cui al lavoratore venga richiesto di prestare attività lavorativa oltre l’orario ordinario previsto dalla legge (o dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale), da cui deriva il diritto alle maggiorazioni retributive.
In un secondo passaggio, l’ordinanza specifica inoltre come non sia possibile richiedere al datore di lavoro di procedere con l’organizzazione dei corsi rispettando pedissequamente gli orari di normale svolgimento dell’attività, perché questo limite potrebbe pregiudicare l’adempimento dell’obbligo formativo su di essa incombente, rendendo oggettivamente difficoltosa l’organizzazione, anche in funzione della necessaria collaborazione con gli enti di formazione e del personale, che nel caso in esame operava su turni.
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Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli