Agenzia delle Entrate: criteri per la fruizione dell’Art bonus

Con una specifica circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni per beneficiare dell’agevolazione destinata a sostenere la cultura, ma anche spettacoli e festival.

Per ottenere il credito d’imposta sulle erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-bonus) è necessario che il pagamento risulti tracciabile e che non sussista una controprestazione o un riconoscimento di natura economica a favore dell’erogante per la detassazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28.12.2023, n. 34/E, ha fornito i necessari chiarimenti in merito al credito d’imposta riferibile alle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto “Art-bonus”), di cui all’art. 1 D.L. 83/2014.

Il richiamato art. 1 D.L. 83/2014, come convertito in legge, ha introdotto un particolare credito d’imposta a regime destinato a favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, effettuate da persone fisiche e giuridiche.

L’agevolazione, oggetto del presente contributo, com’è noto, si pone in deroga alla detrazione delle erogazioni liberali del 19% ai fini Irpef, di cui all’art. 15, c. 1, lett. h) D.P.R. 917/1986, applicabile anche ai fini Ires nei confronti degli enti non commerciali, per effetto del richiamo operato dall’art. 147 del Tuir e alla deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100, c. 2, lett. f) e g) del Tuir. La disciplina del Testo unico citata resta in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 D.L. 83/2014 come, a mero titolo esemplificativo, le erogazioni liberali per l’acquisto di beni culturali (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2014).

Il documento di prassi in commento ricorda che devono considerarsi destinatari anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 e gli imprenditori agricoli, mentre restano esclusi i soggetti che effettuano l’erogazione a favore di un trust, nel caso in cui quest’ultimo non amministri direttamente beni del patrimonio culturale pubblico, ma funga solo da intermediario.

Dal punto di vista oggettivo, la circolare ricorda l’ampliamento dell’applicazione, a partire dal 19.10.2016, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 17 L. 189/2016, con estensione del sostegno a favore del ministero per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali e dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro nonché a favore dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Per quanto riguarda i festival, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione resta fruibile soltanto da parte di soggetti pubblici o privati che organizzano eventi di questo tipo ma in possesso dei requisiti indicati dal decreto del 27.07.2017 e si deve tenere conto che il bonus deve finanziare interventi di manutenzione, protezione o restauro e sostenere istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Su questa ultima definizione è dedicato apposito paragrafo (§ 2.1), si richiama altro documento di prassi (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 136/E/2017), ma la si ritiene soddisfatta non solo quando gli istituti o i luoghi di cultura siano di proprietà pubblica ma anche in presenza di determinate caratteristiche (istituto costituito a maggioranza pubblica, gestisce patrimonio pubblico, sia soggetto a regole dell’amministrazione pubblica e altro).

Il credito d’imposta è fissato nella misura del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi annuali per i soggetti titolari di redditi d’impresa, nella misura del 65%, da ripartire in 3 quote annuali e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997.

Per i mecenati, come già chiarito con altro documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2014), è necessario che le erogazioni ammesse a fruire del bonus non prevedano forme di controprestazione o di riconoscimenti in natura o siano finalizzate a un generico sostegno del beneficiario e non spetta per quelle eseguite in contanti, poiché l’erogazione deve essere tracciabile (bonifici, bollettini postali o altri sistemi).

Infine, la raccolta tramite soggetti terzi (crowdfunding) è ammessa, ma l’agevolazione è subordinata alla condizione che le destinazioni e i beneficiari rientrino tra quelli ammessi dalle disposizioni di riferimento ed è necessario comunicare mensilmente l’ammontare ricevuto al Ministero della cultura, a cura dei beneficiari e, con riferimento all’applicabilità della ritenuta del 4%, si rende necessario verificare la veste del destinatario.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Fabrizio Giovanni Poggiani
– Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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