La responsabilità genitoriale e i diritti-doveri dei figli

Linee generali

Il rapporto tra genitori e figli è strettamente connesso ad una serie di diritti e doveri reciproci.

Ai sensi dell’art. 315-bis c.c., il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

In breve, la norma in esame ha delineato in modo chiaro e deciso i diritti e doveri del figlio.

È doveroso precisare che i doveri di mantenimento, di istruzione e di educazione dei figli permangono anche in caso di separazione o divorzio; pertanto, è imposto ai genitori il dovere di far fronte alle diverse esigenze che ne emergono nel tempo.

Tale tutela dovrà estendersi oltre al dovere alimentare, anche alle condizioni abitative, scolastiche, sportive e sociali [Cass. n. 17089/13].

La ragione per la quale esistono tali doveri in capo ai genitori è ravvisabile per il solo motivo di averli messi al mondo.

Cosa accade in caso di violazione di tali doveri?

La violazione dei doveri di mantenimento, di istruzione ed educazione dei figli da parte dei genitori può integrare gli estremi dell’illecito civile, quando si ritiene che siano stati lesi diritti costituzionalmente protetti.

Ne consegue che può sorgere un’autonoma azione di risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. (come nell’ipotesi del disinteresse del padre in favore del figlio per tanti anni) [Cass. n. 26205/13; Cass. n. 5652/12].

A rigore di logica vi sono anche delle sanzioni previste dal diritto di famiglia.

Per quanto tempo permane l’obbligo di mantenimento?

L’obbligo che sorge in capo ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli non viene meno per il solo raggiungimento della maggiore età, ma permane fino a che il genitore stesso non dia prova che il figlio abbia comunque raggiunto la c.d. “indipendenza economica”, o è divenuto “economicamente autosufficiente”.

Il concorso al mantenimento [ex art. 316-bis C.C.]

La norma invocata ha voluto chiarire in che misura dovranno contribuire i coniugi al mantenimento dei figli.

Ai sensi dell’art. 346-bis, c. 1 C.C.: i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Ulteriormente, in caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Autore: Giuseppe Milioto – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl

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