La Cassazione (ordinanza 17138/2023), in materia di tutela antidiscriminatoria dei disabili nell’ambito di un contesto condominiale, ha stabilito che costituisce discriminazione ex art. 2, L. 67/2006, la situazione di inaccessibilità all’edificio determinata dall’esistenza di barriere architettoniche.
l All’origine della pronuncia il caso di un disabile impossibilitato a recarsi in visita dalla sorella, residente in un condominio a lui inaccessibile. Il disabile ha citato Comune e amministratore dello stabile, chiedendo la condanna in solido per condotta discriminatoria e il risarcimento del danno.
l Secondo la Corte, laddove il condominio abbia omesso qualsiasi intervento volto all’abbattimento delle barriere architettoniche, il soggetto portatore di disabilità, anche non condomino, potrà agire contro il condominio (amministratore) avvalendosi della tutela antidiscriminatoria della L. 67/2006, con lo scopo di ripristinare la parità di trattamento, così da consentirgli di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita di relazione.
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Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli