Con il D.M. 20.09.2023, n. 111 il Ministero del Lavoro ha provveduto, dal 1.07.2023, alla rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, nella misura del 15,9%.
Con la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro nella Gazzetta Ufficiale 16.10.2023, n. 242 del D.M. 20.09.2023, n. 111 si conclude l’iter previsto per la rivalutazione dell’importo delle sanzioni previste nel TUSL in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’art. 306, c. 4-bis D.Lgs. 81/2008 prevede infatti che: “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni 5 anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”.
La rivalutazione delle ammende e sanzioni avviene ogni 5 anni con Decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro. L’automatismo di ricalcolo si basa sull’aumento degli indici Istat al consumo, garantendo una periodica revisione delle sanzioni in linea con l’andamento economico. Un primo aumento, pari al 9,6%, si è avuto nel 2013, mentre per il 2019 l’aumento è stato pari a 1,9%.
Il meccanismo di rivalutazione delle sanzioni previsto dal citato art. 306 vale, naturalmente, solo per le pene pecuniarie e non può mai essere applicato a quelle eventuali detentive. La base di calcolo per stabilire i nuovi importi delle sanzioni previste dal TULS sono gli importi vigenti al 30.06.2023 e non le somme previste originariamente dal D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, l’aumento totale supera la somma complessiva delle percentuali ricavate dall’indice Istat nel corso dei vari quinquenni. L’incremento, pari al 15.9%, delle sanzioni è in vigore dal 1.07.2023; pertanto, a tutte le violazioni accertate prima del 30.06.2023 e non ancora sanzionate verranno applicati gli importi vigenti al momento dell’accertamento.Le somme aggiuntive previste all’art. 14 D.Lgs. 81/2008 non sono interessate dagli aumenti previsti con il D.M. 20.09.2023, n. 111. Tali somme, infatti, non sono vere e proprie sanzioni ma somme da versare al fine della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli