Un requisito imprescindibile per attestare nei confronti del Fisco la sussistenza e veridicità di un dato di fatto.
Tutti gli atti privi di certezza in ordine alla loro datazione non sono opponibili al Fisco, anche in adesione all’art. 2704 C.C. Il principio è compendiato nell’ordinanza n. 22045 della V Sez. Civ. della Cassazione, depositata il 13.10.2020.
Si tratta di un evidente riconoscimento di una norma di matrice civilistica, secondo cui solo l’autenticazione della sottoscrizione di una scrittura privata può conferire certezza alla sua datazione, fino a querela di falso, tanto nei confronti delle parti firmatarie che al cospetto di soggetti terzi. In mancanza di un qualsiasi atto di autenticazione, l’apposizione della data è rilevante solo tra le parti.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’anteriorità del documento, la citata norma civilistica impone una regola che rende irrilevante la datazione compiuta dalle parti sulla scrittura privata non autenticata: tale documento può dirsi anteriore solo se lo è la data di un diverso evento che ne renda certa l’anteriorità; ai fini della trattazione in commento, è inammissibile qualsiasi prova tanto della verità, quanto della falsità di tale datazione, così come, più in generale, del momento dell’effettiva redazione del documento.
Tali argomentazioni sono ricorrenti in ambito tributario, dove si pone spesso il problema dell’efficacia dei documenti impugnati o prodotti. Sia in sede di mero controllo o nelle fasi prodromiche all’accertamento, che in quelle successive, è normale che il contribuente, per giustificare la propria posizione ai fini impositivi, esibisca o produca documenti o scritture private non registrate o non autenticate e, pertanto, non munite di data certa o addirittura non affatto datate.
Tale carenza induce il Fisco a disconoscerne l’opponibilità nei propri confronti e spesso la successiva devoluzione al giudice dell’esame del documento, con tutte le altre doglianze contenute nel ricorso, comporta la formazione di un elemento assolutamente decisivo nel contesto di un contenzioso. La fattispecie descritta non rappresenta un episodio isolato o sporadico, attesa la moltitudine di atti e documenti che possono determinare l’azione impositiva.
Tuttavia, è opportuno segnalare che rispetto al processo civile, lo svolgersi della questione innanzi al giudice tributario presenta una difficoltà aggiuntiva, scaturente dall’impossibilità di raggiungere l’identificazione della data mediante lo svolgimento della prova testimoniale, pienamente ammessa nel rito civile: in tal caso, in mancanza di autenticazione, l’apposizione della data non rileva per l’ente terzo rappresentato dal Fisco. Con buona pace del contribuente.
Autore: Antonino Marino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl