Il diritto societario è governato dal principio maggioritario, in virtù del quale la volontà della maggioranza vincola tutti i soci, ivi compresi coloro i quali si siano espressamente opposti all’adozione di una determinata decisione/delibera. Tale principio garantisce così il funzionamento dell’ente, prescindendo dalle posizioni e dagli interessi personali dei singoli soci. Tuttavia, l’assenza di una maggioranza può comportare una condizione di stallodell’organo assembleare che conduce inevitabilmente alla paralisi della società. Non a caso, l’insanabile dissidio tra soci o l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale rientrano nelle cause di scioglimento automatico della società.
Per ovviare a tale impasse nella prassi sono state concepite alcune clausole che mirano a prevenire il rischio di paralisi dell’organo decisionale e sulla cui validità dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate. La valutazione della legittimità o meno di tali clausole, peraltro, cambia a seconda del fatto che esse siano introdotte in un patto parasociale o nello statuto.
Tra i meccanismi di soluzione delle possibili situazioni di stallo, il più diffuso è certamente quello della cd. “roulette russa”. Tale pattuizione, particolarmente risolutiva nei casi in cui lo stallo sia dovuto alla partecipazione paritetica di 2 soli soci in disaccordo tra loro, prevede che, in caso di stallo decisionale, uno dei due è tenuto a rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto dell’altrui partecipazione, contenente l’indicazione del prezzo che si è disposti a pagare. Al socio che riceve l’offerta si presenta così un bivio:
- accettare l’offerta e vendere la propria quota di partecipazione;
- ribaltare l’offerta e rendersi acquirente della partecipazione dell’offerente, al medesimo prezzo.
Nell’ambito delle clausole antistallo si annovera altresì una variante leggermente più complessa della clausola della roulette russa, in cui il prezzo fissato dal socio offerente non può subire modifiche. Si tratta della cd. “texas shoot out clause”, anche rinominata la clausola del “cowboy”, che consente al socio che riceve l’offerta, la possibilità di formulare una controfferta rilanciando sul prezzo.Anche in caso di rilancio, naturalmente, valgono gli stessi principi sopra menzionati e dunque il socio che rialza il prezzo sarà obbligato ad acquistare al nuovo prezzo o a vendere, a seconda della volontà dell’altra parte.
Alla luce di quanto sopra esposto non sorgono particolari dubbi in merito all’ammissibilità di una clausola di roulette russa all’interno di un patto parasociale. Qualche perplessità può rinvenirsi invece rispetto all’inserimento nello statuto. Ciò perché si avverte l’esigenza di garantire l’equa valorizzazione della partecipazione sociale ogniqualvolta lo statuto preveda ipotesi di exit forzato del singolo socio. Se, infatti, lo statuto si impone alla minoranza, è sempre necessario bilanciare i meccanismi di fuoriuscita dalla compagine con criteri oggettivi di calcolo del valore della partecipazione, così come il legislatore ha espressamente previsto per il recesso legale (artt. 2437-ter e 2473 c.c.), per il riscatto convenzionale (art. 2437-sexies c.c.) e per l’esclusione del socio (art. 2473-bis c.c.).
Con sentenza 25.07.2023 la Suprema Corte si è pronunciata sul tema schierandosi in favore della tesi che propende per la generale ammissibilità delle clausole antistallo inserite nello statuto o in un patto parasociale.
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Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli