La figura del volontario nella Riforma dello sport

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La gestione e il trattamento economico dei volontari negli enti dilettantistici.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4.09.2023, n. 206 del D.Lgs. 120/2023 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021 n. 36, 37, 38, 39 e 40” prende finalmente corpo la riforma dello sport.

Uno degli aspetti che gli enti dilettantistici si troveranno ad affrontare è quello della gestione dei cd. “volontari”, cioè di coloro che, come recita l’art. 29 D.Lgs. 36/2021, “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali” al servizio delle società e associazioni sportive, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute Spa. La figura del volontario sostituisce quella di ”amatore”, prevista nella prima versione del decreto legislativo e la definizione che dà il legislatore ricalca in alcuni punti quella contenuta nell’art. 17 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore); come vedremo più avanti saranno diversi i punti di contatto con la disciplina degli ETS.

Le prestazioni sportive dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e non possono essere in alcun modo retribuite dal beneficiario. Come previsto anche dal codice del Terzo settore, ai volontari è riconosciuto un rimborso delle spese documentate sostenute per il vitto, l’alloggio, il viaggio e il trasporto in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso.

Nelle spese documentate possono ricomprendervi anche le indennità chilometriche per l’utilizzo del proprio veicolo, determinate tenendo conto della risoluzione n. 38/E/2014 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Se il volontario non è in grado di documentare le spese sostenute, può rendere un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 purché l’importo non superi l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso.

I volontari non possono in alcun modo avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo o ogni altra forma di rapporto di lavoro retribuito con il sodalizio sportivo di cui esso è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applica il regime previsto dai volontari come stabilito dall’art. 29, c. 2 per le prestazioni sportive svolte fuori dall’orario di lavoro e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono dell’opera dei volontari devono sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e ad essi si applica l’art. 18, c. 2 D.Lgs. 117/2017; si ritiene che anche per l’ambito sportivo possa essere emanato un decreto che individui meccanismi assicurativi semplificati per le polizze che saranno numeriche, al pari di come avviene per gli enti del Terzo settore.

Da ultimo il D.Lgs. 36/2021, così come integrato e corretto, non prevede l’obbligo di istituire un registro dei volontari; si ritiene che sia importante farsi rilasciare dal volontario una dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di volontariato al fine di evitare possibili rivendicazioni da parte dello stesso e di documentare la presenza di esso in caso di accessi e/o contestazioni in sede di accertamento.

(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Fabrizio Brugnoli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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