Assumere gli stranieri con Agenzia: oggi si può 

Assumere gli stranieri con Agenzia: oggi si può 

La circolare 10.08.2023, n. 0004518 riporta come oggetto “Agenzie di somministrazione di lavoro – indicazione operative per le istanze di nulla osta al lavoro relative all’ingresso di cittadini non comunitari residenti all’estero” e può risultare essere un ottimo escamotage per i datori di lavoro che intendono usufruire di manodopera straniera (o meglio extracomunitaria), senza impelagarsi nelle comunque sempre farraginose procedure per l’ingresso legale nel nostro mercato del lavoro.

La procedura coinvolge le sole Agenzie di somministrazione di tipo A (di tipo generalista, possono somministrare lavoratori a tempo indeterminato, c.d. Staff Leasing) e di tipo B (di tipo specialista, possono somministrare lavoratori solo a tempo determinato); le altre tipologie di agenzie per il lavoro (APL) sono escluse, non possono intermediare o selezionare personale straniero o meglio in linea teorica possono farlo ma la procedura di ingresso lavorativo legale rimane poi tutta in capo al datore di lavoro finale.

La particolarità della procedura descritta nella circolare è che tutta la procedura di ingresso e di finalizzazione del contratto rimane in capo alle Agenzie, le quali si comporteranno esattamente come un datore di lavoro, adempiendo alle numerose incombenze burocratiche, di seguito riassunte:

sede legale e dipendenza (sede operativa) nel territorio dello Stato dell’APL e iscrizione all’Albo informatico presso ANPAL;

proposta contrattuale con indicazione del CCNL delle Agenzie di somministrazione applicato – mansioni – inquadramento – livello – tipologia contrattuale – durata del contratto – orario di lavoro settimanale;

retribuzione mensile lorda (non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato);

luogo di lavoro (la Circolare specifica che viene considerato, come luogo di lavoro, la sede della ditta utilizzatrice);

autocertificazione della capacità reddituale;

regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto degli obblighi previsti dal C.C.N.L. delle Agenzie di somministrazione;

invio modello UNISOMM;

impegno alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.

Nella specifica ipotesi di assunzione dall’estero di personale non comunitario, rientrante nelle quote determinate dal D.P.C.M. di programmazione dei flussi di ingresso, l’Agenzia di somministrazione dovrà produrre il contratto di somministrazione di lavoro dei lavoratori assunti, relativo a ciascuna istanza presentata, verso utilizzatori rientranti nei settori produttivi come individuati dal c.d. Decreto flussi medesimo.

Sono richiamate e quindi applicabili le norme che prevedono percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale non comunitario (L. 122/2022), anche mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 L. 12/1979 (Consulenti del Lavoro ma anche Avvocati e Commercialisti) e delle Organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nella verifica dei presupposti richiesti, alla luce delle linee guida relative all’asseverazione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato con circolare 5.07.2022, n. 3, richiamate dalla circolare 21.03.2023, n. 2066.

(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Antonio Gualtieri – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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