Nuova ordinanza di Zaia: “No mascherina per attività motoria, ok alle visite ai fidanzati e funerali con 15 persone”

Nel punto stampa di oggi, domenica 3 maggio 2020, il governatore Luca Zaia ha fornito un nuovo aggiornamento sull’emergenza Coronavirus nella Regione Veneto: 378509 tamponi (7 mila tamponi al giorno anche nei giorni di festa), 6830 persone in isolamento (335 in meno rispetto a ieri), 18318 positivi (74 in più di ieri), 1058 ricoverati (12 in meno rispetto a ieri), 103 terapie intensive (5 in meno di ieri), 2694 dimessi (24 in più rispetto a ieri), i morti in ospedale sono 1184 (14 in più di ieri) e 1516 morti in totale mentre i nati nelle ultime 24 ore sono 68.

Il presidente della Regione Veneto, oltre al bollettino giornaliero sulla situazione del Veneto in riferimento all’emergenza Coronavirus, ha voluto presentare la nuova ordinanza regionale, divisa per titoli, che il governatore Zaia ha precisato non essere in contrasto con le scelte nazionali.

Per quanto riguarda gli spostamenti, le visite ai congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale. Chi sono i congiunti? Il coniuge (il marito o la moglie), il partner convivente (compagno o la compagna), il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo (i fidanzati), i parenti fino al sesto grado (per esempio i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (i cugini del coniuge).

Sul tema del distanziamento, invece, l’ordinanza specifica che non si applica tra persone conviventi.

Misure di prevenzione generali nell’intero territorio regionale: in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata è obbligatorio l’uso della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, di guanti o liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa, non è obbligatorio l’uso della mascherina (esempio della corsa), salvo l’obbligo alla fine dell’attività stessa.

Per l’attività motoria e sportiva nel territorio regionale, è consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva e motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio ecc.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato (sempre rispettando il confine regionale). È consentita l’attività motoria anche dell’addestramento degli animali.

Per il tema delle attività agonistiche e degli impianti sportivi è consentita la pratica motoria o sportiva individuale, nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per gli atleti professionisti o non professionisti, di sport individuali o non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico anche in impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse (incluse le piscine).

Spostamento verso le seconde case o altri beni immobili: è consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa (anche camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione di proprietà o in locazione) nel territorio regionale al fine dello svolgimento dell’attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario.

Parchi, giardini e ville sono aperti (anche quelli pubblici) mentre, sul tema delle chiusure festive ed esercizi commerciali, l’ordinanza precisa che è confermata la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, apparecchi elettronici, telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione e fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.

Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali: l’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare (si va da soli a fare la spesa), salvo l’accompagnamento di minori o di persone non autosufficienti (rispettando il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e dei guanti o del gel igienizzante).

Il commercio con consegna a domicilio è sempre ammesso, con garanzia di distanziamento personale e uso almeno di mascherina e guanti.

È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e con obbligo di uso per l’operatore di almeno mascherina e guanti.

È consentita la vendita di cibo da asporto che sarà effettuata previa ordinazione online o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con l’uso, da parte degli stessi, di mascherina e guanti (o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante).

Nell’eventuale locale interno si consente la presenza di un cliente alla volta per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento.

Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto e nelle vicinanze ed è comunque ammesso l’acquisto di cibo rimanendo all’interno del veicolo, nelle strutture dedicate, senza l’uscita di passeggeri (Esempio del McDrive).

Per l’uso dei veicoli privati con passeggeri: se uno carica i familiari conviventi non ci sono problemi, se invece si caricano dei conoscenti, degli amici o altre persone, ci deve essere il metro di distanza in auto o la mascherina.

Per gli ambienti di lavoro, anche il Veneto applica l’accordo nazionale e ora tutti i distributori automatici sono autorizzati. Per i mercati e per il commercio senza posto fisso si confermano le precedenti ordinanze.

La vendita di generi alimentari in forma ambulante deve rispettare le regole del distanziamento sociale (oltre a mascherine, guanti o gel igienizzante) senza assembramenti.

È consentita la navigazione, fatte salve le disposizioni restrittive delle autorità competenti sul demanio marittimo.

È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale e sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone (con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto con le dovute protezioni e distanze sociali).

È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito (evitando i rischi di contagio).

Per le aree verdi e naturali si conferma la possibilità delle manutenzioni ed è ammesso lo spostamento, anche fuori dal Comune, per andare in orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi per l’attività di coltivazione, a fini dell’autoconsumo, per i proprietari ed aventi altro titolo.

L’ordinanza è valida fino al 17 maggio e ha effetto dal momento in cui decade la precedente; le contravvenzioni, invece, continuano a dare corpo al fondo per la sanità del Veneto.

(Fonte: Andrea Berton © Qdpnews.it).
(Foto: archivio Qdpnews.it).
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