Poste Italiane S.p.a. dice basta all’acquisizione di bonus edilizi

Un laconico comunicato conferma quanto già si poteva prevedere da tempo, ovvero che dal 7.11.2022 Poste Italiane S.p.a. non acquisisce più bonus edilizi, procedendo soltanto con le pratiche già in corso.

Uno stringato messaggio sul sito istituzionale ha comunicato a tutta l’utenza che Poste Italiane Spa ha chiuso l’operatività destinata all’acquisto dei crediti derivanti dai vari bonus edilizi, dichiarando che “il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del D.L. 19.052020, n. 34, convertito con modificazioni nella L. 17.07.2020 n. 77 e s.m.i. è sospeso per l’apertura di nuove pratiche”.

Di conseguenza, appare chiaro che Poste Italiane S.p.a. accetti e liquidi le pratiche già in istruttoria a tale data (7.11.2022), mentre quelle presentate in data successiva saranno inevitabilmente rifiutate e non avranno alcuna possibilità di essere integrate e soprattutto accettate.

Questa è la conseguenza della poca chiarezza delle norme e dei molteplici adempimenti, in aggiunta ai rischi anche per i cessionari appena edulcorati con i più recenti provvedimenti (responsabilità in solido, in particolare) sul concorso nelle violazioni e dopo i ripetuti interventi (uno ogni mese e mezzo) legislativi sulle norme di riferimento.

In effetti, Poste Italiane S.p.a. non assume alcun obbligo a contrarre, riservandosi di valutare a proprio insindacabile giudizio l’eventuale accettazione delle singole richieste di cessione, e la sospensione obbliga il fruitore, che ha sostenuto le spese agevolate e che avrebbe voluto cedere il credito a Poste Italiane S.p.A., a valutare con estrema attenzione le alternative, nella considerazione che anche molti istituti di credito hanno chiuso i propri rubinetti.

Nella situazione acclarata, quindi, il beneficiario dei bonus (committente, in particolare) che ha sostenuto le spese agevolate e che aveva offerto a Poste italiane la possibile cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione, dovrà, nell’immediato, trovare un altro cessionario disposto ad acquistare l’intero credito corrispondente alla detrazione spettante entro il 16.03.2023, termine oltre il quale non sarà più possibile presentare il modello di comunicazione delle opzioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 con riferimento alle spese agevolate sostenute nel corso del 2022.

Potrà altresì procedere con l’utilizzo diretto in dichiarazione (modello 730/2023 o Redditi PF 2023 relativo al periodo d’imposta 2022) della prima quota annuale di detrazione (una di 4, o 5, se si tratta di 110% o una su 10 se si tratta dei bonus ordinari) e procedere con una cessione differita del credito di imposta relativo alle quote residue di detrazione; quote che, in caso di mancata cessione, non potranno che essere utilizzate direttamente, sempre che sussista capienza, nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi.

Si ricorda, peraltro, che la cessione delle quote residue successive alla prima dei bonus edilizi relativamente alle spese sostenute nel 2022 deve essere effettuata entro il 16.03.2023 e per cedere tutte le quote residue successive alle prime 2, entro il 16.03.2024, salvo proroghe per l’invio delle comunicazioni per l’opzione necessarie per il perfezionamento ai fini fiscali della cessione.

Si ricorda, infine, che Poste Italiane S.p.a. aveva già sospeso nel corso di dicembre 2021 gli acquisti in commento e che soltanto lo scorso 7.03.2022 aveva riaperto il canale, ma limitando gli acquisti alle “prime cessioni”; la piattaforma era stata provvisoriamente chiusa dopo l’emanazione del Sostegni-ter, il cui art. 28 aveva introdotto il limite di una sola cessione del credito.

Autore: Fabrizio Giovanni Poggiani – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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