● La Corte di Cassazione (ordinanza n. 27088/2022) ha stabilito che non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa il marito separato che si compra un altro immobile perché il primo è assegnato alla ex moglie.
● Ignorando le decisioni di segno opposto, la Corte ha applicato un criterio restrittuvi secondo cui il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all’art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, non può essere inteso come mancanza di disponibilità effettiva di essa: tale requisito è ritenuto insussistente quando l’immobile di proprietà del contribuente è stato assegnato in sede di separazione o divorzio al coniuge separato o all’ex coniuge.
● La pronuncia ha considerato la titolarità del diritto di proprietà di casa di abitazione come una disponibilità effettiva della casa stessa.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli