La responsabilità per l’infortunio di un lavoratore irregolare

Le disposizioni in materia di prevenzione che presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro, come informazione e formazione dei lavoratori, si applicano anche in assenza di un contratto formale.

La definizione di lavoratore ha subito nel tempo una vistosa trasformazione, passando da figura esclusivamente “subordinata” del D.P.R. n. 547/1955, a “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994. L’art. 2, D. Lgs. n. 81/2008 lo connota come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.

Assume quindi sempre maggiore rilievo l’esecuzione effettiva di mansioni tipiche dell’impresa anche a titolo di favore nel luogo definito e su richiesta di un imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” sia titolare di impresa artigiana o lavoratore autonomo e dall’esistenza di un regolare contratto d’assunzione.

La sentenza di Cassazione penale 21.06.2022, n. 23809, dichiara inammissibile il ricorso formulato dal gestore di un esercizio di ristorazione condannato per il reato di lesioni colpose aggravato da violazione delle norme antinfortunistiche per non avere fornito al lavoratore, impegnato su sua richiesta in attività in quota, dispositivi a tutela del rischio di caduta dall’alto e per aver disatteso ad obblighi di sorveglianza sanitaria e formazione.

L’operatore incaricato “in nero” di rimuovere il pergolato antistante è caduto da una scala di 4 m priva di ancoraggio.

L’imputato contesta un vizio di motivazione rispetto al ruolo a lui attribuito di datore di lavoro dell’infortunato e di committente. Ritiene che non si sia tenuto conto della sua scarsa conoscenza dei luoghi e che la rimozione risulta un intervento banale per un addetto esperto nel settore edile. In modo illogico si è negato il presupposto dell’occasionalità del rapporto, come l’insussistenza di lavoro subordinato in grado di demolire la tesi accusatoria.

Accogliendo la definizione di “lavoratore” tracciata dal D. Lgs. n. 81/2008, prevale sulla qualifica l’esecuzione di mansioni lavorative su richiesta del “datore di lavoro”, nel luogo deputato e con mezzi da lui forniti, ribadendo la necessità di tutela a prescindere dal rapporto sussistente tra i contraenti

La vittima opera per conto dell’imputato che assume la posizione di garanzia di datore di lavoro con relativi oneri di analisi dei rischi, dotazione di strumenti atti a neutralizzarli e di informazione. La necessità dei presidi di sicurezza non è esclusa dal trovarsi ad h < 2 m al momento della caduta, circostanza non accertata e inserita in un teatro operativo che prevedeva il portarsi ad una quota superiore.

Sono correttamente inquadrati gli obblighi violati dal ricorrente confermando l’orientamento secondo cui, in materia di prevenzione, il D. Lgs. n. 81/2008 opera anche in assenza di un formale contratto d’assunzione. In merito all’applicazione delle norme assume rilievo l’effettiva mansione svolta anche a titolo di favore nel luogo scelto e su richiesta dell’imprenditore a prescindere dall’essere il lavoratore subordinato o autonomo.

Il pergolato è pertinente all’esercizio gestito dall’imputato che, affidando l’incarico, si fa carico dei rischi connessi al lavoro in quota e dei mezzi inadeguati messi a disposizione.

La violazione colposa è direttamente correlata al rischio che la norma intende prevenire e anche riconoscendo all’imputato

la posizione di committente, come chiesto dalla difesa, gli obblighi finirebbero per sovrapporsi a quelli di datore di lavoro.

Autore: Lorenza Rossi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

Total
0
Shares
Articoli correlati